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Ordinanza — n. 11125/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation corrects a Supreme Court order by adding a lawyer's fee deduction clause due to a clerical error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11125/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a clerical error in a previous Supreme Court order regarding the distribution of legal costs. The original judgment failed to explicitly deduct attorney fees for the opposing counsel's representative, despite the statutory requirement. The court ruled that the proper remedy for this omission is a material correction procedure under the Civil Procedure Code rather than a full appeal, ensuring the opposing party receives their entitled fee deduction.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 c.p.c.; Art. 93, comma 2 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: In the absence of specific legislative provisions, the remedy for an omitted pronouncement on a lawyer's fee deduction is the material correction procedure, which applies to Supreme Court rulings and does not require notification to the opposing party's representative.

Parole chiave

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material correction procedure lawyer fee deduction clerical error correction Civil Procedure Code Supreme Court ruling opposing counsel fees procedural remedy

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
peromessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere neppurenotificato alla parte difesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensoreagisce, ex art. 287 e ss.
Art. 288 c.p.c.
Art. 93, comma 2 c.p.c.
287 e 288 c.p.c., il quale, oltre ad esserein linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.
Esso è poiapplicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti dellepronunce della Corte di cassazione (Cass.
art. 391-bis c.p
Esso è poiapplicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti dellepronunce della Corte di cassazione (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. 26 febbraio 2024, n. 5082
391-bis c.p.c., anche nei confronti dellepronunce della Corte di cassazione (Cass. 26 febbraio 2024, n. 5082);b) il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della S.C.
Cass. 31 maggio 2023, n. 15302
Cass., S.U., 14 novembre 2024, n. 29432

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Testo completo

nteCONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –ControricorrenteAvverso la sentenza n. 36877/2022, resa da questa Corte nel giudizio iscrittocon R.G. 32519/2019, e depositata il 15/12/2022;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’11 dicembre2025 dal Consigliere Francesco Federici;Rilevato cheCon la sentenza suddetta la Corte, all’esito del ricorso proposto dalla SOEPASocietà Sportiva Dilettantistica a r.l. contro l’Agenzia delle entrate, ha cosìdeciso «La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli ulteriorimotivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito,accoglie l’originario ricorso; dichiara compensate tra le parti le spese deldoppio grado del giudizio di merito; condanna il controricorrente alRGN 32519/2019Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 32519/2019Numero sezionale 8720 9/2025Numero di raccolta generale 11125/2026Data pubblicazione 25/04/2026pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore delricorrente, che liquida in complessivi € 2.300,00, oltre alle spese forfetarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori dilegge». Ciò, sebbene fosse stata formulata espressa richiesta di distrazionedelle spese in favore del difensore avv. Massimo Caria, dichiaratosiantistatario;l’istante ha pertanto chiesto la correzione dell'errore materiale della mancatadistrazione delle spese in suo favore; l’Ufficio è rimasto intimato.Considerato cheil ricorso merita accoglimento atteso che, pur sussistendo nel ricorso ilpresupposto della dichiarazione in questione, per mero errore materialel’invocata distrazione non è stata disposta.La parte difesa dall’istante è risultata beneficiaria del rimborso delle speselegali.Valgono peraltro i seguenti principi:a) in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle speseproposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressaindicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi diimpugnazione (non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi allastregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento di correzionedell'errore materiale, di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., il quale, oltre ad esserein linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. (che ad esso si richiamaper l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensoreper onorari e spese), consente il migliore rispetto del principio costituzionaledella ragionevole durata del processo e garantisce con maggiore rapidità loscopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo.

Esso è poiapplicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti dellepronunce della Corte di cassazione (Cass. 26 febbraio 2024, n. 5082);b) il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della S.C. peromessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere neppurenotificato alla parte difesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensoreagisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizioconcluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere unaproposizione "in proprio" dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore(tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parteRGN 32519/2019Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 32519/2019Numero sezionale 8730 9/2025Numero di raccolta generale 11125/2026Data pubblicazione 25/04/2026rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza diparte e in base all'originaria procura (Cass. 31 maggio 2023, n. 15302);non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass.,S.U., 14 novembre 2024, n. 29432). P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che il dispositivodell’ordinanza n. 36877/2022 di questa Corte, pubblicata il 15.12.2022,nell'ambito del giudizio iscritto con R.G. 32519/2019, sia integrato nel sensoche, dopo le parole «e agli accessori di legge», si aggiunga «con distrazionea favore del difensore antistatario avv.

Massimo Caria»;manda alla cancelleria per la prescritta annotazione sull'originale delprovvedimento.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025La PresidenteTania HMELJAKRGN 32519/2019Consigliere rel. Federici