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Ordinanza — n. 11104/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax appeal verdict due to failure to notify parties of hearing, violating defense rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11104/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court quashed the Regional Tax Commission's decision because the second-instance proceedings were voided by the failure to notify the taxpayers of the hearing date. The taxpayers argued this omission violated their right to defense and contradicted principle, while the tax agency maintained the procedural defect did not warrant annulment. The court ruled that such notification is essential for the right of defense, necessitating a remand to a new tribunal to retry the case.

Regesto Legislator

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Art. 31, 32, 61 of D.Lgs. n. 546/1992; Failure to notify parties of the hearing date constitutes a nullity of the judgment, requiring the case to be remanded for a new trial.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal procedure notification of hearing right of defense principle of contradiction nullity of judgment remand to second instance tax liability assessment

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 31 of D.Lgs. n. 546/1992
Art. 32 of D.Lgs. n. 546/1992
Con il terzo era stata prospettata la violazione dell’art. 32, primocomma, num.
Art. 61 of D.Lgs. n. 546/1992
Art. 115, first paragraph, of the Civil Procedure Code
Art. 32, first paragraph, item 2, of D.P.R. n. 600/1973
Con il terzo era stata prospettata la violazione dell’art. 32, primocomma, num.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14874/2021
Cass. n. 14874/2021, Cass.nn.
Cass. nn. 25432-25433/2024
Cass. n. 15619/2025
Cass. n. 13786/2025
Cass. n. 13786/2025).Invero, nel caso che occupa, i contribuenti avevano riproposto ingrado d’appello questioni -in particolare quella concernente l’asserita«illegittimità delle sanzioni irrogate per difetto di motivazione e/o perassenza di colpevolezza» (pag.

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Testo completo

ntante pro tempore, nonché DI STEFANO GIORGIO,TERRANOVA SALVATRICE e IACONO NATALIA, rappresentati e difesi dalprof. avv. Andrea Parlato, dalla prof.ssa avv. Maria Concetta Parlato e dalprov. avv. Franco Paparella;-ricorrenti-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;-intimata-avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEDELLA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA, n. 2848/17/2017depositata il 28 luglio 2017;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 aprile 2026dal Consigliere Danilo Chieca;1.

Sulla scorta dei dati e degli elementi acquisiti a sèguito di indaginibancarie, la Direzione Provinciale di Ragusa dell’Agenzia delle EntrateNumero registro generale 7801/2018Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 11104/2026Data pubblicazione 25/04/2026emetteva nei confronti della società in accomandita semplice La Nazionaledi Distefano Giorgio C., impresa di pompe funebri, un avviso diaccertamento con il quale rideterminava il reddito complessivo e il valoredella produzione netta dalla stessa dichiarati per l’anno 2006, contestandola realizzazione di ricavi non contabilizzati e operando le conseguentiriprese a tassazione ai fini dell’IRAP.2.

Contestualmente, con due separati avvisi di accertamento ilmedesimo Ufficio imputava per trasparenza ai soci Giorgio Distefano eSalvatrice Terranova, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazioneagli utili, il maggior reddito determinato in capo all’ente collettivo,procedendo al corrispondente recupero fiscale ai fini dell’IRPEF.3. La società e i due soci sunnominati, unitamente all’altra sociaNatalia Iacono, impugnavano gli avvisi in parola proponendo autonomiricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Ragusa.4.

Quest’ultima, riuniti i procedimenti e riconosciuta la fondatezzadelle ragioni addotte dai contribuenti, annullava gli atti impositivi.5. In sèguito la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Sicilia,sezione staccata di Catania, con sentenza n. 2848/17/2017 del 28 luglio2017, accoglieva per quanto di ragione l’appello erariale e, in parzialeriforma della decisione di primo grado, annullava le riprese fiscalilimitatamente al preteso ricavo non dichiarato di 28.249 euro, rigettando,per il resto, gli originari ricorsi delle parti private.6.

Contro questa sentenza La Nazionale di Distefano Giorgio C.s.a.s., Giorgio Di Stefano, Salvatrice Terranova e Natalia Iacono hannoproposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.7. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.8. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 7801/2018Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 11104/2026Data pubblicazione 25/04/20261. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli ar31,32 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992.1.1 Si sostiene che il procedimento di secondo grado e la sentenzaconclusiva risulterebbero affetti da nullità per non essere stato comunicatoai contribuenti appellati l’avviso di trattazione della controversia.1.2 Poiché il motivo prospetta un error in procedendo e i ricorrentihanno assolto l’onere di specificità imposto dall’art. 366, primo comma,num. 6, c.p.c., che anche in tal caso deve essere osservato (cfr.

Cass. n.2771/2017, Cass. n. 6235/2019, Cass. n. 28072/2021), la Corte èinvestita del potere/dovere di esaminare direttamente gli atti di causa.1.3 L’operata disamina, unitamente alle informazioni acquisite d’ufficiodalla Segreteria della Corte di giustizia tributaria (CGT) di secondo grado(già CTR) etnea, consente di affermare che effettivamente l’avviso ditrattazione della causa d’appello, contenente l’indicazione della datadell’udienza fissata dal Presidente della Sezione, non fu comunicato agliodierni ricorrenti, i quali si erano costituiti in giudizio mediante il depositodi apposito atto di controdeduzioni.1.4 Ciò posto, va osservato che, per costante giurisprudenza di questaCorte, nel processo tributario la comunicazione dell’avviso di trattazionedella causa di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992 -disposizioneapplicabile anche ai giudizi di appello in virtù del rinvio contenuto nelsuccessivo art. 61 alle norme dettate per il procedimento di primo grado-adempie un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e delprincipio del contraddittorio, sicché la sua omissione determina la nullitàdella sentenza comunque pronunciata (cfr.

Cass. n. 14874/2021, Cass.nn. 25432-25433/2024, Cass. n. 15619/2025).1.5 Alla stregua del surriferito orientamento, dal quale non v’è ragionedi discostarsi, la sollevata censura merita di essere accolta, dovendoritenersi sussistente il vizio processuale denunciato.1.6 Non appare, peraltro, invocabile nella specie il principio di dirittoNumero registro generale 7801/2018Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 11104/2026Data pubblicazione 25/04/2026secondo cui, in caso di accertata nullità della sentenza per violazione dellanorma sopra citata, questa Corte Suprema può pronunciare nel meritodella causa con decisione sostitutiva, qualora non siano necessari ulterioriaccertamenti in fatto e debba essere risolta una questione di puro diritto(cfr.

Cass. n. 13786/2025).Invero, nel caso che occupa, i contribuenti avevano riproposto ingrado d’appello questioni -in particolare quella concernente l’asserita«illegittimità delle sanzioni irrogate per difetto di motivazione e/o perassenza di colpevolezza» (pag. 11 del ricorso punto 6)- richiedentivalutazioni di merito che non possono essere compiute nella presentesede di legittimità.2. Il secondo e il terzo motivo rimangono assorbiti dall’accoglimento diquello appena scrutinato.2.1 Con il secondo motivo era stata lamentata la violazione dell’art.115, primo comma, c.p.c., rimproverandosi alla CTR di aver a tortoritenuto inapplicabile il principio di non contestazione con riferimento alleallegazioni dei contribuenti che in primo grado non erano statespecificamente contrastate dall’Amministrazione Finanziaria.3.

Con il terzo era stata prospettata la violazione dell’art. 32, primocomma, num. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la Commissioneregionale erroneamente reputato legittima l’estensione delle indaginifinanziarie condotte dall’Ufficio a soggetti estranei alla società accertata.4. Per quanto precede, va disposta la cassazione dell’impugnatasentenza con rinvio alla CGT di secondo grado della Sicilia, sezionestaccata di Catania, in diversa composizione, la quale, sanato il vizioprocedurale rilevato, effettuerà un nuovo esame della controversia.5.

Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 7801/2018Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 11104/2026Data pubblicazione 25/04/2026La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassala sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 8 aprile 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro