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Ordinanza — n. 11088/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and declares tax litigation extinguished after taxpayer pays first installment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11088/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the taxpayer demonstrated payment of the first installment under the 'rottamazione-quater' law. Although the taxpayer had filed a cassation appeal challenging the tax assessment on procedural and substantive grounds, the court prioritized the statutory requirement for judgment extinction upon partial payment. Consequently, the appeal was deemed inadmissible because the underlying dispute was resolved by the declaration of extinction.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 236, l. n. 197 del 2022; Art. 12-bis d.l. n. 84 del 2025: The extinction of a tax judgment is declared by the court upon the debtor's presentation of a declaration of adherence to the favorable definition and proof of the first payment, thereby rendering subsequent appeals inadmissible.

Parole chiave

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rottamazione-quater estinzione giudizio definizione agevolata prima rata inammissibilità appello Agenzia delle Entrate IRPEF addizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 236, l. n. 197 del 2022
Art. 12-bis d.l. n. 84 del 2025
197 del 2022 stabiliva che l'estinzione delgiudizio era “subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione ealla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante ipagamenti effettuati”.L’art. 12-bis d.l.
Art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 29574 del 2025
Cass. n. 25485 del 2018
115 del 2002, esulando statuizioni diinfondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilitàdell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018).

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Testo completo

Roma, Viale Regina Margherita n. 262,presso lo studio dell’avvocato Luigi Marsico, cod. fisc.MRSLGU73B21H501F, PEC luigimarsico@ordineavvocatiroma.org, che lorappresenta e difende unitamente all’avvocato Maurizio Politi, cod. fisc.PLTMRZ62P29G478B, PEC maurizio.politi@ordineperugiapec.it-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”,rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in ROMA VIA DEIPORTOGHESI N. 12-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria-Perugia n. 272/2016 depositata il 23/05/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2026 dalConsigliere Andrea Antonio Salemme.Numero registro generale 546/2017Numero sezionale 1662/2026Numero di raccolta generale 11088/2026Data pubblicazione 25/04/2026Rilevato che:MALIZIA Giuseppe era attinto dall’avviso di accertamento n.T3N010901004/2014 notificato in data 20.5.2014, con cui la DirezioneProvinciale di Perugia dell’Agenzia delle entrate aveva rettificato il redditocomplessivo dichiarato per l’anno d’imposta 2009, imputando maggioriredditi di partecipazione, con conseguente liquidazione di maggiori IRPEFed addizionali, oltre interessi e sanzioni.Con sentenza n. 311/2/15, pronunciata in data 17.2.2015 e depositatain data 2.7.2015, la CTP di Perugia, adita impugnatoriamente dalcontribuente, accoglieva il ricorso.L’Agenzia delle entrate proponeva appello, accolto dalla CTRdell’Umbria, con l’epigrafata sentenza n. 272/01/16, pronunciata in data14.3.2016 e depositata in data 23.5.2016.Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi(volti rispettivamente a denunciare: il primo, nullità della sentenzaimpugnata per difetto di motivazione; il secondo, violazione del principiodel contraddittorio preventivo, anche in rapporto a principi costituzionalied unionali; il terzo, violazione dell’art. 38, comma 2, DPR n. 600 del1973, atteso che in avviso alcuni versamenti bancari effettuati dalcontribuente, socio di varie società, erano stati ricondotti alla categoria deiredditi di partecipazione alla stregua di un mero giudizio di verosimiglianzaed in modo approssimativo, senza riferimenti analitici ai redditi inrelazione alle categorie previste dall'art. 6 TUIR; il quarto, inapplicabilitàdella presunzione di cui all’art. 32 DPR n. 600 del 1973, per non essere ilcontribuente titolare di attività di impresa o di lavoro autonomo).Resisteva l’Agenzia con controricorso.Numero registro generale 546/2017Numero sezionale 1662/2026Numero di raccolta generale 11088/2026Data pubblicazione 25/04/2026In data 10 agosto 2023, il contribuente depositava istanza disospensione del giudizio ex art. 1, comma 236, l. n. 197 del 2022 (cd.“rottamazione-quater dei carichi pendenti”).data 21 gennaio 2026, il contribuente depositava atto di rinuncia al ricorsofirmato dalla parte personalmente e per autentica dal difensore, in uno aricevuta telematica di avvenuta presentazione della dichiarazione diadesione alla definizione agevolata; comunicazione dell’Agenzia delleentrate-Riscossione sul piano di rateazione; attestazione di avvenutopagamento della prima rata.In data 6 febbraio 2026, il contribuente depositava memoriariepilogativa, in uno ad estratto dell’avviso di intimazione del 25.2.2022,contenente i riferimenti dei carichi relativi al presente giudizio.Considerato che:L’art. 1, comma 236, l. n. 197 del 2022 stabiliva che l'estinzione delgiudizio era “subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione ealla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante ipagamenti effettuati”.L’art. 12-bis d.l. n. 84 del 2025 – “Norma di interpretazione autenticain materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata” –inserito in sede di conversione dalla l. n. 108 del 2025, ha chiarito che ilsecondo periodo del comma 236 citato si interpreta nel senso che, ai solifini dell'estinzione, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizzacon il versamento della prima (o unica) rata delle somme dovute el'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da partedel debitore o dell'Agenzia delle entrate-riscossione che sia parte nelgiudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, delladichiarazione di adesione alla definizione agevolata, della comunicazioneNumero registro generale 546/2017Numero sezionale 1662/2026Numero di raccolta generale 11088/2026Data pubblicazione 25/04/2026dell'esito alla domanda dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e delladocumentazione attestante il versamento della prima (o unica) rata.Questa S.C. ha già fatto applicazione della predetta disposizione (Cass.n. 29574 del 2025).Alla luce di quanto precede, nella specie, avendo il contribuentedimostrato il pagamento della prima rata del piano, ricorrono i presuppostiper la dichiarazione di estinzione del giudizio.Le spese restano “ope legis” a carico delle parti che le hannoanticipate e la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13,comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, esulando statuizioni diinfondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilitàdell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018).

P.Q.MDichiara estinto il giudizio.Spese a carico di chi le ha anticipate.Così deciso a Roma, lì 19 febbraio 2026.Il PresidentePaolo Di Marzio