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Ordinanza — n. 11087/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax judgment extinguished after taxpayer proves first installment payment under new law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11087/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the taxpayer's submission of proof for the first installment payment. Although the taxpayer had previously withdrawn the appeal and filed a declaration for the simplified settlement scheme, the court applied the specific procedural requirements for extinguishing judgments under the new legislative framework. The decision confirms that the mere declaration of adherence to the settlement plan, combined with the payment of the initial installment, satisfies the conditions for the automatic termination of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 236, l. n. 197 del 2022; Art. 12-bis d.l. n. 84 del 2025: The judgment is extinguished upon the effective perfection of the definition, which occurs with the payment of the first installment and the submission of the relevant documentation.

Parole chiave

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tax judgment extinguishment simplified settlement scheme first installment payment procedural termination taxpayer declaration reddito da attività lucrativa dipendente valutazione del reddito accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 236, l. n. 197 del 2022
Art. 12-bis d.l. n. 84 del 2025
197 del 2022 stabiliva che l'estinzione delgiudizio era “subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione ealla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante ipagamenti effettuati”.L’art. 12-bis d.l.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 29574 del 2025
Cass. n. 25485 del 2018
115 del 2002, esulando statuizioni diinfondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilitàdell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018).
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Testo completo

Roma, Viale Regina Margherita n. 262,presso lo studio dell’avvocato Luigi Marsico, cod. fisc.MRSLGU73B21H501F, PEC luigimarsico@ordineavvocatiroma.org, che lorappresenta e difende unitamente all’avvocato Maurizio Politi, cod. fisc.PLTMRZ62P29G478B, PEC maurizio.politi@ordineperugiapec.it-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”,rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in ROMA VIA DEIPORTOGHESI N. 12-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria-Perugia n. 271/2016 depositata il 23/05/2016.Numero registro generale 538/2017Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 11087/2026Data pubblicazione 25/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2026 dalConsigliere Andrea Antonio Salemme.Rilevato che:MALIZIA Giuseppe era attinto dall’avviso di accertamento n.T3N010303899/2013 notificato in data 4.12.2013, con cui la DirezioneProvinciale di Perugia dell’Agenzia delle entrate aveva rettificato il redditocomplessivo dichiarato per l’anno d’imposta 2008, imputando maggioriredditi di partecipazione, con conseguente liquidazione di maggiori IRPEFed addizionali, oltre interessi e sanzioni.Con sentenza n. 76/2/15, pronunciata in data 11.11.2014 e depositatain data 26.2.2015, la CTP di Perugia, adita impugnatoriamente dalcontribuente, rigettava il ricorso.Il contribuente proponeva appello, parzialmente accolto (in ragionedella riduzione dell’imponibile accertato di un ammontare pari a 5.000,00euro) dalla CTR dell’Umbria, con l’epigrafata sentenza n. 271/01/16,pronunciata in data 14.3.2016 e depositata in data 23.5.2016.Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi(volti rispettivamente a denunciare: il primo, nullità della sentenzaimpugnata per difetto di motivazione; il secondo, violazione del principiodel contraddittorio preventivo, anche in rapporto a principi costituzionalied unionali; il terzo, inapplicabilità della presunzione di cui all’art. 32 DPRn. 600 del 1973, per non essere il contribuente titolare di attività diimpresa o di lavoro autonomo; il quarto, omesso esame di fatti decisivi econtroversi, in ordine alla giustificazione di alcune poste di conto).Resisteva l’Agenzia con controricorso.In data 10 agosto 2023, il contribuente depositava istanza disospensione del giudizio ex art. 1, comma 236, l. n. 197 del 2022 (cd.“rottamazione-quater dei carichi pendenti”).Numero registro generale 538/2017Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 11087/2026Data pubblicazione 25/04/2026data 21 gennaio 2026, il contribuente depositava atto di rinuncia al ricorsofirmato dalla parte personalmente e per autentica dal difensore, in uno aricevuta telematica di avvenuta presentazione della dichiarazione diadesione alla definizione agevolata; comunicazione dell’Agenzia delleentrate-Riscossione sul piano di rateazione; attestazione di avvenutopagamento della prima rata.In data 6 febbraio 2026, il contribuente depositava memoriariepilogativa, in uno ad estratto dell’avviso di intimazione del 25.2.2022,contenente i riferimenti dei carichi relativi al presente giudizio.Considerato che:L’art. 1, comma 236, l. n. 197 del 2022 stabiliva che l'estinzione delgiudizio era “subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione ealla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante ipagamenti effettuati”.L’art. 12-bis d.l. n. 84 del 2025 – “Norma di interpretazione autenticain materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata” –inserito in sede di conversione dalla l. n. 108 del 2025, ha chiarito che ilsecondo periodo del comma 236 citato si interpreta nel senso che, ai solifini dell'estinzione, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizzacon il versamento della prima (o unica) rata delle somme dovute el'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da partedel debitore o dell'Agenzia delle entrate-riscossione che sia parte nelgiudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, delladichiarazione di adesione alla definizione agevolata, della comunicazionedell'esito alla domanda dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e delladocumentazione attestante il versamento della prima (o unica) rata.Questa S.C. ha già fatto applicazione della predetta disposizione (Cass.n. 29574 del 2025).Numero registro generale 538/2017Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 11087/2026Data pubblicazione 25/04/2026Alla luce di quanto precede, nella specie, avendo il contribuentedimostrato il pagamento della prima rata del piano, ricorrono i presuppostiper la dichiarazione di estinzione del giudizio.Le spese restano “ope legis” a carico delle parti che le hannoanticipate e la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13,comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, esulando statuizioni diinfondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilitàdell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018).

P.Q.MDichiara estinto il giudizio.Spese a carico di chi le ha anticipate.Così deciso a Roma, lì 19 febbraio 2026.Il PresidentePaolo Di Marzio