Cassation court declares tax appeal extinguished after taxpayer proves first installment payment under 2022 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer fulfilled the statutory requirement of paying the first installment of the installment plan. Although the taxpayer had previously withdrawn the appeal to join a simplified payment scheme, the court confirmed that the procedural conditions for extinguishment were met upon proof of the initial payment. Consequently, the court ruled that no further examination of the merits or admissibility of the original tax dispute was necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 236, l. n. 197 del 2022; Art. 12-bis d.l. n. 84 del 2025: The judgment is extinguished when the debtor proves payment of the first installment, rendering moot any substantive or procedural objections to the underlying appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
n Roma, Viale Regina Margherita n. 262,presso lo studio dell’avvocato Luigi Marsico, cod. fisc.MRSLGU73B21H501F, PEC luigimarsico@ordineavvocatiroma.org, che lorappresenta e difende unitamente all’avvocato Maurizio Politi, cod. fisc.PLTMRZ62P29G478B, PEC maurizio.politi@ordineperugiapec.it-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”,rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in ROMA VIA DEIPORTOGHESI N. 12-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria-Perugia n. 196/2015 depositata il 26/03/2015.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2026 dalConsigliere Andrea Antonio Salemme.Numero registro generale 26146/2015Numero sezionale 1660/2026Numero di raccolta generale 11086/2026Data pubblicazione 25/04/2026Rilevato che:MALIZIA Giuseppe era attinto dall’avviso di accertamento n.T3N010303027/2012 notificato in data 11.10.2012, con cui la DirezioneProvinciale di Perugia dell’Agenzia delle entrate aveva rettificato il redditocomplessivo dichiarato per l’anno d’imposta 2007, imputando maggioriredditi di partecipazione, con conseguente liquidazione di maggiori IRPEFed addizionali, oltre interessi e sanzioni.Con sentenza n. 162/8/13, pronunciata in data 12.7.2013 e depositatain data 24.9.2013, la CTP di Perugia, adita impugnatoriamente dalcontribuente, in parziale accoglimento del ricorso, riduceva l’imponibileaccertato di un ammontare pari a 20.000,00 euro.Il contribuente proponeva appello, rigettato dalla CTR dell’Umbria, conl’epigrafata sentenza n. 196/02/15, pronunciata in data 18.2.2015 edepositata in data 26.3.2015.Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi(volti rispettivamente a denunciare: il primo, nullità della sentenzaimpugnata per vizio di motivazione, sotto i profili della mera apparenza diessa e del contrasto irriducibile tra affermazione inconciliabili; il secondo,violazione del principio del contraddittorio preventivo, anche in rapporto aprincipi costituzionali ed unionali; nullità della sentenza impugnata pervizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza assoluta di essa, conriguardo alla circostanza che in avviso alcuni versamenti bancari effettuatidal contribuente, socio di varie società, erano stati ricondotti alla categoriadei redditi di partecipazione alla stregua di un mero giudizio diverosimiglianza ed in modo approssimativo, senza riferimenti analitici airedditi in relazione alle categorie previste dall'art. 6 TUIR; il quarto, nullitàdella sentenza impugnata per vizio di motivazione, sotto il profilo dellamancanza assoluta di essa, con riguardo alla circostanza che ilNumero registro generale 26146/2015Numero sezionale 1660/2026Numero di raccolta generale 11086/2026Data pubblicazione 25/04/2026contribuente, non titolare di attività di impresa o di lavoro autonomo, nonavrebbe potuto essere destinatario di alcun onere della prova circa lanatura dei versamenti effettuati nei propri conti correnti bancari).Resisteva l’Agenzia con controricorso.In data 10 agosto 2023, il contribuente depositava istanza disospensione del giudizio ex art. 1, comma 236, l. n. 197 del 2022 (cd.“rottamazione-quater dei carichi pendenti”).data 21 gennaio 2026, il contribuente depositava atto di rinuncia al ricorsofirmato dalla parte personalmente e per autentica dal difensore, in uno aricevuta telematica di avvenuta presentazione della dichiarazione diadesione alla definizione agevolata; comunicazione dell’Agenzia delleentrate-Riscossione sul piano di rateazione; attestazione di avvenutopagamento della prima rata.In data 6 febbraio 2026, il contribuente depositava memoriariepilogativa, in uno ad estratto dell’avviso di intimazione del 25.2.2022,contenente i riferimenti dei carichi relativi al presente giudizio.Considerato che:L’art. 1, comma 236, l. n. 197 del 2022 stabiliva che l'estinzione delgiudizio era “subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione ealla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante ipagamenti effettuati”.L’art. 12-bis d.l. n. 84 del 2025 – “Norma di interpretazione autenticain materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata” –inserito in sede di conversione dalla l. n. 108 del 2025, ha chiarito che ilsecondo periodo del comma 236 citato si interpreta nel senso che, ai solifini dell'estinzione, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizzacon il versamento della prima (o unica) rata delle somme dovute eNumero registro generale 26146/2015Numero sezionale 1660/2026Numero di raccolta generale 11086/2026Data pubblicazione 25/04/2026l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da partedel debitore o dell'Agenzia delle entrate-riscossione che sia parte nelgiudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, delladichiarazione di adesione alla definizione agevolata, della comunicazionedell'esito alla domanda dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e delladocumentazione attestante il versamento della prima (o unica) rata.Questa S.C. ha già fatto applicazione della predetta disposizione (Cass.n. 29574 del 2025).Alla luce di quanto precede, nella specie, avendo il contribuentedimostrato il pagamento della prima rata del piano, ricorrono i presuppostiper la dichiarazione di estinzione del giudizio.Le spese restano “ope legis” a carico delle parti che le hannoanticipate e la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13,comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, esulando statuizioni diinfondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilitàdell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018).
P.Q.MDichiara estinto il giudizio.Spese a carico di chi le ha anticipate.Così deciso a Roma, lì 19 febbraio 2026.Il PresidentePaolo Di Marzio