Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to parties' mutual settlement and joint withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the tax appeal extinguished following a mutual settlement agreement between the tax authority and AstraZeneca. Both parties jointly requested the termination of the proceedings, which the court interpreted as a formal renunciation of the appeal by the plaintiff and acceptance by the defendant. Consequently, the judgment dismissed the case and ordered the compensation of procedural expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; When parties jointly request the extinction of proceedings, the court declares the lawsuit extinguished, treating the joint request as a renunciation by the plaintiff and acceptance by the defendant, thereby terminating the litigation and ordering expense compensation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
!Numero registro generale 26202/2024Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 11027/2026Data pubblicazione 24/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 26202/2024 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controASTRAZENECA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa, anche disgiuntamente tra loro, dall’avv. Guglielmo Maisto e dall’avv.
MicheleToccaceli;-controricorrente e ricorrente in via incidentale-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.2610/2/2024 depositata il 7 ottobre 2024 e notificata il 17 ottobre 2024.Visto l’atto depositato il 3 marzo 2026 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente e contestuale rinuncia al ricorsoincidentale (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 16/04/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO