Supreme Court dismisses appeal as parties mutually agreed to terminate proceedings and settle the dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal extinct because the parties jointly requested the termination of the proceedings, effectively settling the dispute. The appellant, Acciai Speciali Terni Spa, withdrew its claim while the other parties accepted this resolution. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; When parties jointly request the extinction of proceedings, the court declares the appeal extinct and compensates costs, treating the mutual agreement as a settlement of the controversy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
!Numero registro generale 14486/2022Numero sezionale 961/2026Numero di raccolta generale 11026/2026Data pubblicazione 24/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 14486/2022 proposto da:ACCIAI SPECIALI TERNI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall’avv. Nicola Lucariello e MarcoPaganuzzi;-ricorrente-controASM TERNI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv.
Massimiliano Battagliola;-controricorrente-COMUNE DI TERNI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.Paolo Gennari;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, n. 298/2/2021depositata il 26 novembre 2021.Visto l’atto depositato il 10 marzo 2026 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del procedimento dichiarando di aver definito la controversia;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrentecon adesione per accettazione delle parti controricorrenti (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 16/04/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO