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Decreto — n. 11025/2026 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismisses appeal when taxpayer voluntarily accepts simplified rollover scheme definition.

Numero d'incarto Decreto — n. 11025/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the appeal admissible but extinguished the proceedings because the taxpayer voluntarily accepted the simplified rollover scheme definition. Assetur SRL had challenged a second-instance tax court decision regarding their vehicle scrappage obligations, arguing against the application of the new regulatory framework. The court ruled that by formally renouncing the appeal and adhering to the simplified definition, the taxpayer waived their right to contest the original administrative determination.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; Once a taxpayer voluntarily renounces an appeal and adheres to a simplified administrative definition, the court of cassation extinguishes the proceedings without examining the merits of the original dispute.

Parole chiave

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voluntary renunciation of appeal simplified rollover scheme extinction of proceedings tax administrative litigation waiver of right to contest revoca dell'opposizione revoca del gratuito patrocinio rinuncia alle prestazioni d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
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Testo completo

!Numero registro generale 21005/2025Numero sezionale 960/2026Numero di raccolta generale 11025/2026Data pubblicazione 24/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 21005/2025 proposto da:ASSETUR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Michela Peronace e Asa Peronace;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, e AGENZIADELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentate edifese dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.602/16/2025 depositata il 3 marzo 2025.Visto l’atto depositato il 26 marzo 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 30/03/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO