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Decreto — n. 11018/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11018/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11018/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 6317/2024Numero sezionale 959/2026Numero di raccolta generale 11018/2026Data pubblicazione 24/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 6317/2024 proposto da:ACCIAI SPECIALI TERNI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall’avv. Nicola Lucariello e MarcoPaganuzzi;-ricorrente-controASM TERNI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 11018/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Massimiliano Battagliola;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Umbria, n. 276/1/2023depositata il 29 agosto 2023.Visto l’atto depositato il 10 marzo 2026 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del procedimento dichiarando di aver definito la controversia;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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contenzioso tributario arretrati d'imposta tempestività tributaria sospensione della riscossione fiscale rinuncia all'espropriazione contributi sociali arretrati

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

!Numero registro generale 6317/2024Numero sezionale 959/2026Numero di raccolta generale 11018/2026Data pubblicazione 24/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 6317/2024 proposto da:ACCIAI SPECIALI TERNI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall’avv. Nicola Lucariello e MarcoPaganuzzi;-ricorrente-controASM TERNI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv.

Massimiliano Battagliola;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Umbria, n. 276/1/2023depositata il 29 agosto 2023.Visto l’atto depositato il 10 marzo 2026 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del procedimento dichiarando di aver definito la controversia;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 16/04/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO