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Ordinanza — n. 11015/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax appeal extinguished due to cessation of dispute under peace tax law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11015/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the underlying dispute ceased to exist following the 'peace tax' law. The taxpayer had submitted a request for the case's termination, and the tax authority confirmed the regularity of the payment without raising objections. Consequently, the court ruled that the procedural matter was no longer viable and assigned litigation costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, d.L. n. 119/2018; Art. 6, comma 13, d.L. n. 119/2018: When a taxpayer requests the extinction of a tax proceeding due to the cessation of the disputed matter, the court must declare the process extinguished, and litigation costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

Generato dall'IA
cessation of dispute peace tax law extinction of judgment tax appeal procedure litigation costs allocation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, d.L. n. 119 del 2018
Art. 6, comma 13, del d.L. n. 119 del 2018
L. n. 136 del 2018
119 del2018, convertito con modificazioni nella L. n. 136 del 2018 ed ha provatola regolarità della definizione allegando la relativa domanda e il riepilogodei pagamenti dovuti ed effettuati come risultante alla stessa Agenziadelle Entrate.Ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 21826/2020
"pace fiscale") comprendeil pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a caricodella parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudiceche dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere"(Cass. n. 21826/2020).

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Testo completo

one– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato come prlegge- controricorrente -Cons. Est. Roberto Succio - 1Numero registro generale 10094/2019Numero sezionale 3140/2026Numero di raccolta generale 11015/2026Data pubblicazione 24/04/2026avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dellaCampania n. 1558/13/2019 depositata in data 19/02/2019, nonnotificata;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del15/04/2026 dal Consigliere Roberto SuccioL’Agenzia delle Entrate notificava alla Cartonificio Campano s.r.l.per il periodo d’imposta 2012 l’avviso di accertamento n.TF7030303965/2017, con cui rettificava il reddito dichiarato da euro49.363,00 a euro 588.662,00, recuperando a tassazione costi ritenutiindeducibili per euro 539.299,24 (rapporti con la s.r.l.

SCA Service).Venivano richieste maggiori imposte IRES, IRAP e IVA per euro288.728,00, oltre sanzioni e interessi, per un totale indicato di euro544.377,31.L’Ufficio fondava la ripresa sui seguenti rilievi principali:produzione, da parte della contribuente, di sola documentazione parziale(scansioni di documenti di trasporto e alcuni bonifici) senzadocumentazione contrattuale idonea a verificare l’inerenza; irregolaritàdei documenti di trasporto (assenza di indicazioni sul trasporto e di firmedi conducente/vettore/destinatario; dicitura “merce in contolavorazione”); anomalie nei pagamenti (a fronte di fatture per euro539.299,24 risultavano bonifici per euro 63.226,55 e vi erano difformitàtra fatturato e pagato, nonché modalità di pagamento ritenute atipiche,anche con riferimento a “rimesse dilazionate anche per contanti”);criticità della posizione fiscale del fornitore SCA (bassa redditivitàdichiarata e ulteriori elementi considerati sintomatici di inattendibilità).La società proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale diCaserta chiedendo l’annullamento dell’atto, deducendo, tra l’altro,Cons. Est.

Roberto Succio - 2Numero registro generale 10094/2019Numero sezionale 3140/2026Numero di raccolta generale 11015/2026Data pubblicazione 24/04/2026l’omesso contraddittorio preventivo e contestando nel merito i rilievisulla deduzione dei costi e sulle irregolarità evidenziate. L’Agenzia delleEntrate si costituiva.La CTP rigettava il ricorso.La Cartonificio Campano s.r.l. proponeva appello alla CommissioneTributaria Regionale della Campania.Con la sentenza qui gravata il giudice dell’appello richiamaval’orientamento secondo cui l’obbligo generale di contraddittorioendoprocedimentale comporta invalidità dell’atto solo per i tributiarmonizzati (quindi, nel caso, solo per l’IVA) e solo se il contribuenteindichi concretamente le ragioni che avrebbe potuto far valere, nonmeramente pretestuose.

Nella vicenda, trattandosi di accertamento “atavolino”, l’Ufficio aveva inviato un invito a esibire la documentazionerelativa ai rapporti con SCA e una successiva richiesta di integrazione(anche via mail), acquisendo fatture, bonifici e documenti di trasporto:secondo la CTR ciò aveva garantito l’ascolto del contribuente primadell’atto, poiché l’accertamento era stato emesso all’esito dell’esamedella documentazione prodotta. In ogni caso, la CTR osservava che lasocietà avrebbe potuto produrre già in fase procedimentale i documentisui pagamenti poi richiamati e che, comunque, la sola prova di ulterioripagamenti non sarebbe stata idonea a superare gli ulteriori elementiposti a base della contestazione sulla certezza e inerenza dei costi.

Nelmerito, la CTR richiamava l’art. 109 TUIR (necessità che i costi risultinoda elementi certi e precisi) e ribadiva che l’onere probatorio grava sulcontribuente. Valutati singolarmente e nel loro complesso gli elementiindicati nell’accertamento, la CTR riteneva non assolto tale onere,evidenziando in particolare: l’assenza di sottoscrizioni sui documenti ditrasporto (mancata attestazione di ricezione); la dicitura “merce in c/tolavorazione”, ritenuta incompatibile con una causale di vendita; lasproporzione tra fatture e pagamenti riscontrati in sede procedimentaleCons.

Est. Roberto Succio - 3Numero registro generale 10094/2019Numero sezionale 3140/2026Numero di raccolta generale 11015/2026Data pubblicazione 24/04/2026e, quanto ai bonifici prodotti, l’impossibilità di ricollegarli con certezzaalle operazioni 2012 e la loro esecuzione lungo tutto il 2013 oltre i tempinormalmente previsti (richiamati come 90 giorni); la previsione dipagamenti anche in contanti, considerata anomala in relazione agliimporti; la mancanza di una contrattualistica ritenuta normalmentenecessaria per regolare prestazioni e flussi finanziari di tale rilevanza;l’andamento ritenuto sospetto della società fornitrice (con ulterioricriticità fiscali richiamate) e la mancata comunicazione, da parte delCartonificio, delle fatture del fornitore negli adempimenti previsti.

Da ciòla CTR traeva la conclusione della mancata prova della certezza deirapporti e, conseguentemente, rigettava l’appello.Ricorre a questa Corte la società con atto affidato a cinque motiviche illustra con memoria.L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONELa società contribuente ha presentato istanza di estinzione delgiudizio per cessata materia del contendere ex art. 6, d. L. n. 119 del2018, convertito con modificazioni nella L. n. 136 del 2018 ed ha provatola regolarità della definizione allegando la relativa domanda e il riepilogodei pagamenti dovuti ed effettuati come risultante alla stessa Agenziadelle Entrate.Ai sensi dell'art.

6. comma 13, del d.L. cit. "in mancanza di istanzadi trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parteinteressata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.L 'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora lacontroversia risulti non definibile, valgono anche come istanza ditrattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parteche le ha anticipate". Nella fattispecie in esame a fronte dellaCons. Est. Roberto Succio - 4Numero registro generale 10094/2019Numero sezionale 3140/2026Numero di raccolta generale 11015/2026Data pubblicazione 24/04/2026documentazione di cui si è detto non risulta essere stato notificato alcundiniego di definizione.In ragione di siffatti rilievi, va quindi dichiarata l'estinzione delgiudizio essendo cessata la materia del contendere.Le spese processuali del giudizio estinto restano a carico di chi leha anticipate, atteso che "in tema di processo tributario, la definizioneagevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.L. n. 119 del 2018,conv. con modif., in L. n. 136 del 2018 (c. d. "pace fiscale") comprendeil pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a caricodella parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudiceche dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere"(Cass. n. 21826/2020).

P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia delcontendere.Spese di lite a carico di chi le ha anticipate.Così deciso in Roma, il 15 aprile 2026.La PresidenteGiulia IofridaCons. Est. Roberto Succio - 5