Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11014/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal, declaring entire proceeding null due to lack of necessary co-litigants' participation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11014/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the entire tax proceeding null and remitted the case to the first-instance court for a new trial. The court found that the assessment covered both VAT and IRAP taxes, making the company's partners necessary co-litigants who were never summoned. Consequently, the violation of the principle of contradictory proceedings rendered the whole judgment void.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 101 c.p.c.; Art. 111, comma 2, Cost.; Art. 14 d.lgs. n. 546/1992: When a tax assessment simultaneously concerns VAT and IRAP, necessary co-litigants (partners) must be integrated; absence of their participation renders the entire proceeding null.

Parole chiave

Generato dall'IA
necessary co-litigants IRAP and VAT assessment principle of contradictory proceedings nullity of tax proceeding simultaneous tax audits censura dell'apprezzamento delle prove verosimiglianza dei motivi d'asilo procedimento di controllo degli aiuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 101 c.p.c.
Art. 111, comma 2, Cost.
Art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
Il ricorso proposto anche da uno solo dei soggettiinteressati impone, quindi, l’integrazione del contraddittorio, ai sensidell’art. 14, comma 2, d.lgs.
Art. 383, comma 3, c.p.c.
Art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
art. 112 c.p
3 e 4, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c.
artt. 101 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 3110/2024
546 del 1992, onde il giudizio celebratosenza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullitàassoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, pure d’ufficio(cfr., ex multis, Cass. n. 3110/2024, Cass.
Cass. n. 33319/2023
3110/2024, Cass. n. 33319/2023, Cass.
Cass. n. 35187/2022
Cass., sez. un., n. 13452/2017
n.35187/2022).Il litisconsorzio non viene meno allorquando, come nella presenteipotesi, si discuta di Irap e Iva; da un lato, l’Irap è imputata pertrasparenza ai singoli soci (Cass., sez. un., n. 13452/2017;
Cass., sez. un., n. 10145/2012
Cass. n. 29128/2018
10145/2012; Cass. n. 29128/2018; Cass.
Cass. n. 19599/2018
29128/2018; Cass. n. 19599/2018; Cass.n.
Cass. n. 13767/2012
Cass. n. 21340/2015
Cass. n. 26071/2015
Cass. n. 26071/2015; Cass.
Cass. n. 6303/2018
26071/2015; Cass. n. 6303/2018; Cass.
Cass. n. 10550/2025
Cass., sez. un., n. 24172/2025
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ozza,rappresentata e difesa dall’avv. Leandro Traversa– ricorrente –controNumero registro generale 29548/2018Numero sezionale 3153/2026Numero di raccolta generale 11014/2026Data pubblicazione 24/04/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza n. 3285/27/2018 della Commissione tributariaregionale della Campania, depositata il 10/4/2018.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 15 aprile 2026 dalconsigliere Luigi D’Alessandro.1.

– La B.S. Tecnologie S.a.s. di Bozza Giovanni impugnò dinanzialla Commissione tributaria provinciale di Napoli l’avviso diaccertamento con il quale l’Agenzia delle entrate aveva determinato,in base alle risultanze di uno studio di settore, maggiori imponibili inrelazione all’anno d’imposta 2009, chiedendo alla società il pagamentodelle maggiori Irap e Iva conseguentemente dovute, nonché degliinteressi e delle sanzioni.2. – Il Giudice di prime cure accolse il ricorso.3. – La Commissione tributaria regionale della Campania, investitadell’appello dell’Agenzia delle entrate, accolse il gravame,evidenziando, in sintesi, che lo studio di settore applicato dall’Ufficioera pertinente al tipo di attività economica svolta dalla società e che insede di contraddittorio preventivo l’amministrazione finanziaria avevacomunque fornito ulteriori elementi idonei a corroborare i risultatidell’accertamento, mentre le contestazioni della contribuente eranorisultate inconsistenti.Numero registro generale 29548/2018Numero sezionale 3153/2026Numero di raccolta generale 11014/2026Data pubblicazione 24/04/20264.

– Avverso tale ultima pronuncia la B.S. Tecnologie S.a.s. diBozza Giovanni ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a duemotivi, cui l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione deiprincipi di diritto in ordine alla valutazione delle prove poiché la Corteregionale, nel ritenere lo studio di settore appropriato al tipo di attivitàsvolta dalla società, non aveva ben colto le risultanze istruttorie, dallequali emergeva che l’attività d’impresa esercitata dalla contribuente,consistente nella commercializzazione di apparecchiature audio, eraesclusivamente diretta ad operatori professionali, diversamente da quellapresa in considerazione dallo studio di settore applicato, la quale sirivolgeva ad un’utenza domestica.2.

– Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. poiché la sentenza impugnata ha pronunciato suquestioni che si ponevano al di fuori del perimetro dei motivi di gravameformulati dall’Ufficio.3. – A prescindere dall’esame dei motivi, occorre affrontare unaquestione, rilevabile d’ufficio anche in questa sede, avente caratteredirimente. Va infatti rilevato che il processo si è irregolarmente svolto neidue gradi di merito a contraddittorio non integro.3.1.

– Per costante giurisprudenza di questa Corte, l’unitarietàdell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni deiredditi delle società di persone di cui all’art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986 (Tuir)e dei loro soci – alla quale consegue l’automatica imputazione dei redditia ciascun socio, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili eindipendentemente dalla percezione degli stessi – comporta che il ricorsotributario avanzato, anche avverso un solo avviso di rettifica, dalla societàNumero registro generale 29548/2018Numero sezionale 3153/2026Numero di raccolta generale 11014/2026Data pubblicazione 24/04/2026o da uno dei soci, riguarda inscindibilmente sia l’una che gli altri, salvo ilcaso in cui vengano prospettate questioni personali ai singoli partecipanti.Ne discende che tutti questi soggetti devono essere parti dello stessoprocedimento e che la controversia non può essere decisa limitatamentead alcuni di loro.

Il ricorso proposto anche da uno solo dei soggettiinteressati impone, quindi, l’integrazione del contraddittorio, ai sensidell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, onde il giudizio celebratosenza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullitàassoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, pure d’ufficio(cfr., ex multis, Cass. n. 3110/2024, Cass. n. 33319/2023, Cass. n.35187/2022).Il litisconsorzio non viene meno allorquando, come nella presenteipotesi, si discuta di Irap e Iva; da un lato, l’Irap è imputata pertrasparenza ai singoli soci (Cass., sez. un., n. 13452/2017;

Cass., sez.un., n. 10145/2012; Cass. n. 29128/2018; Cass. n. 19599/2018; Cass.n. 13767/2012); dall’altro, se è vero che in tema di Iva non si pone unproblema di litisconsorzio, è altrettanto vero che allorquando l’Ufficio abbiacontestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai finianche di altre imposte (come appunto l’Irap), fondati su elementi comuni,il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile Iva non sisottrae al vincolo necessario del simultaneus processus per l’inscindibilitàdelle due situazioni, insuscettibili di autonoma definizione (Cass. n.21340/2015;

Cass. n. 26071/2015; Cass. n. 6303/2018; Cass. n.10550/2025).3.2. – Come si desume sia dal ricorso che dalla sentenza impugnata,l’avviso di accertamento per cui è causa, emesso nei confronti dellasocietà in relazione a Iva e Irap dovute per l’anno d’imposta 2009, è statoimpugnato esclusivamente dalla società, mentre i suoi soci, tra i quali ècompreso l’accomandatario Giovanni Bozza, sono rimasti estranei alprocesso.Numero registro generale 29548/2018Numero sezionale 3153/2026Numero di raccolta generale 11014/2026Data pubblicazione 24/04/2026Non essendo stato integrato il contraddittorio né in primo né insecondo grado, è nullo l’intero giudizio per violazione del principio delcontraddittorio di cui agli artt. 101 c.p.c., 111, comma 2, Cost. e 14 d.lgs.n. 546 del 1992.Deve solo aggiungersi, come del resto già accennato, che il vizio quirilevato attiene alla regolarità del contraddittorio, e dunque riguarda unodei presupposti “fondanti” la struttura e il funzionamento del processo,sicché la mancata denuncia dello stesso ad opera delle parti non ha certocomportato la formazione di un giudicato interno sulla relativa questioneprocessuale, mai affrontata prima d’ora, che ben può essere esaminatad’ufficio in questa sede (Cass., sez. un., n. 24172/2025).3.3.

– Essendosi al cospetto di una nullità del processo per la quale ilcollegio d’appello avrebbe dovuto rimettere le parti al giudice di primecure, la causa va rinviata, ai sensi degli artt. 383, comma 3, c.p.c. e 62,comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, alla Corte di giustizia tributaria di primogrado di Napoli, in diversa composizione, perché provveda allarinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio neiconfronti dei litisconsorti necessari pretermessi (ovvero Giovanni Bozza egli altri soci della società).4. – Il particolare andamento processuale comporta l’integralecompensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata,dichiarando la nullità dell’intero giudizio, con rimessione degli atti allaCorte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli. Compensaintegralmente le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026La PresidenteGiulia Iofrida