Cassation court remands case to new hearing to review tax assessment evidence and burden of proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the Agency's appeal and remanded the case for a new hearing to review the lower court files. The Agency argued that the Regional Commission improperly shifted the burden of proof regarding a private deed and relied on insufficient bank investigation results. The Court noted that while the deed's content is not legally binding, the Agency failed to prove the deed's validity, necessitating a fresh examination of the evidentiary record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 d.lgs. 546/92; Art. 38 D.P.R. 600/1973: The tax authority may determine income using index methods without further proof of asset availability, but must bear the burden of validating documentary evidence when its probative value is contested.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –CONTROCHIANESE MADDALENA-intimata–avverso la sentenza n. 1169/14/2016 della Commissione tributariaregionale dell’Emilia Romagna, depositata in data 27.4.2016, nonnotificata;udita la relazione svolta dal consigliere Maria Clara Sali all’adunanzacamerale del 19.2.2026;RILEVATO CHE:Numero registro generale 28704/2017Numero sezionale 1635/2026Numero di raccolta generale 11004/2026Data pubblicazione 24/04/20261. Maddalena Chianese impugnava tre avvisi di accertamento relativi aglianni di imposta 2005, 2006 e 2007, con i quali l’Agenzia delle Entrateaccertava nei suoi confronti maggiori redditi a fini Irpef e relativeAddizionali, oltre sanzioni, sulla base del “redditometro”, per effetto di unincremento patrimoniale realizzato nel 2006 ( acquisto di azioni dellasocietà TRANSCO s.r.l.) e delle rate del mutuo, relative all’immobileacquistato in data 23.9.2005, pagate nel triennio.2.La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, adita dallacontribuente, rigettava il ricorso.3.
La C.T.R. dell’Emilia Romagna accoglieva l’appello della contribuente.4. Avverso la precitata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a quattro motivi.5. Chianese Maddalena è rimasta intimata.6. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del19.2.2026.CONSIDERATO CHE:1.Con il primo motivo – rubricato «motivazione apparente ed illogica -violazione e falsa applicazione dell'art.36 d.lgs. 546/92, in relazione all'art.360, primo comma, n.4, c.p.c.» la parte ricorrente assume che laCommissione Tributaria Regionale appare aver statuito apoditticamente, incontrasto con le risultanze documentali istruttorie.
In particolare, laCommissione Tributaria Regionale affermava che: "neppure si può ritenereche l 'autentica notarile della scrittura privata faccia assurgere la stessa alrango di prova legale, inficiabile solo attraverso querela di falso, in quantola stessa autentica riguarda solamente la firma del soggetto e non anche ilcontenuto dell 'atto"; " ... cosicché la dichiarazione della parte cedentecontenuta nella citata scrittura privata (di aver ricevuto prima d'ora ilpagamento del prezzo dalla cessionaria) non costituisce prova, attesoanche che i risultati delle indagini bancarie non hanno dimostratoNumero registro generale 28704/2017Numero sezionale 1635/2026Numero di raccolta generale 11004/2026Data pubblicazione 24/04/2026l'esistenza del citato pagamento".
La Commissione Tributaria Regionalenon aveva affatto considerato che l’Ufficio aveva ben provato l'intervenutacessione delle azioni, producendo in giudizio la scrittura privataautenticata, quale fatto rivelatore dell'incremento patrimoniale. Inoltre,partendo dalla valenza di prova legale circa la provenienza delledichiarazioni rese nel documento (''neppure si può ritenere che l'autenticanotarile della scrittura privata faccia assurgere la stessa al rango di provalegale, inficiabile solo attraverso querela di falso, in quanto la stessaautentica riguarda solamente la firma del soggetto e non anche ilcontenuto dell'atto") la Commissione era giunta a negare qualsiasirilevanza probatoria al documento ("cosicché la dichiarazione della partecedente contenuta nella citata scrittura privata (di aver ricevuto primad'ora ti pagamento del prezzo dalla cessionaria) non costituisce prova"),finendo per addossare all'Ufficio un onere probatorio spettante in realtà acontroparte, rispetto al quale le indagini bancarie ordinate dalla C.T.R.erano del tutto irrilevanti.2.
Con il secondo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione degliartt. 2697,2729, 2702, 2703 c.c., in relazione all'art. 360, comma primo,n. 3, c.p.c.», assume che la sentenza della Commissione TributariaRegionale sarebbe altresì viziata per violazione delle norme in epigrafe(oltre che della norma di cui all'art. 115 c.p.c.).La Commissione infattiaveva affermato la mancata dimostrazione di un fatto, invero provatodall'Ufficio, sulla base della asserita limitata valenza probatoria deldocumento (scrittura privata autenticata di compravendita dipartecipazioni, da cui la contribuente risultava acquirente di azioni dellasocietà Transco S.p.a., per un corrispettivo pari ad euro 2.219.580,20), alquale non sarebbero state aggiunte altre prove a sostegno.
L'assolvimentodell'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c. va riconosciuto anche inrelazione alla particolare prova del fatto costitutivo della pretesadell'Ufficio, che trova riscontro nell'orientamento giurisprudenziale circaNumero registro generale 28704/2017Numero sezionale 1635/2026Numero di raccolta generale 11004/2026Data pubblicazione 24/04/2026l'art. 38, comma 5 D.P.R. 600/1973, ratione temporis vigente, secondo cuiè sufficiente per l'Ufficio dare la prova dell'avvenuto incrementopatrimoniale. Inoltre, la Commissione avrebbe violato il disposto dellenonne di cui agli artt. 2702 c.c. e 2703 c.c..
Partendo dall'efficaciaprobatoria di prova legale in ordine alla provenienza delle dichiarazionirese nel documento (''neppure si può ritenere che l'autentica notarile dellascrittura privata faccia assurgere la stessa al rango di prova legale,inficiabile solo attraverso querela di falso, in quanto la stessa autenticariguarda solamente la firma del soggetto e non anche il contenutodell'atto") la Commissione giunge a negare qualsiasi rilevanza probatoriaal documento ("cosicché la dichiarazione della parte cedente contenutanella citata scrittura privata (di aver ricevuto prima d'ora il pagamento delprezzo dalla cessionaria) non costituisce prova"), addossando all'Ufficiol'onere di provare aliunde l'operazione mediante indagini bancarie (''attesoanche che i risultati delle indagini bancarie non hanno dimostratol'esistenza del pagamento") , in tal modo addossando all’A.F. un onereprobatorio spettante in realtà alla controparte.3.
Con il terzo motivo, rubricato « violazione e falsa applicazionedell'art.38 d.p.r. 600/1973, ratione temporis, in relazione all'art. 360,comma i n.
3) c.p.c.», l’Agenzia deduce che i giudici del gravame avevanofondato la propria decisione su elementi privi dell’idoneità probatoriarichiesta ai sensi dell'art. 38, commi 4 e 5, D.P.R.600/73, al fine disovvertire il contenuto della dichiarazione contenuta nella scrittura privataautenticata. Del tutto contrarie a diritto apparirebbero le affermazioni: "insostanza le indagini esperite dalla Guardia di Finanza ex art. 32D.P.R.600/73 di notevole entità e certamente complesse non hannopurtuttavia fornito prova certa circa la corresponsione della somma di €2.219.580,2 da parte di Chianese Maddalena a favore dei cedenti delleazioni della società TRANSCO Spa, Beretti Luciano, Beretti A/essi, BerettiGianmaria e Meteli Paola"… .. non si può di conseguenza ritenere che laNumero registro generale 28704/2017Numero sezionale 1635/2026Numero di raccolta generale 11004/2026Data pubblicazione 24/04/2026contribuente avesse all'epoca la disponibilità di tale consistente somma,della stessa società TRANSCO S.p.A.".
Come più volte ribadito da questaSuprema Corte, ad esempio con la sentenza n.13776/2013, l'Ufficio puòlegittimamente determinare il reddito del contribuente sulla base degliindici previsti dai decreti ministeriali del 1992, senza necessità di fornireprove ulteriori rispetto all'effettiva disponibilità dei beni previsti dalredditometro (fattori indice della capacità contributiva).4. Con il quarto motivo, rubricato «violazione e falsa applicazionedell'art. 115 c.p.c., e dell'art.7 d.lgs. 546/92, in relazione all'art.360,comma i, n.4) c.p.c.» si assume che la sentenza appare viziata anche pererror in procedendo, avendo la Commissione Tributaria Regionale, conordinanza del 15.12.2014, richiesto una indebita integrazione probatoriaall'Ufficio, ordinando l'effettuazione delle indagini finanziarie ex art. 32 delD.P.R. 60011973, al fine di dimostrare circostanze favorevoli allacontribuente da essa non documentate, in violazione del comma 1 dell'art.7 del D.Lgs.546/92.5.
Tanto premesso, ai fini della decisione, va rilevato che apparenecessario acquisire i fascicoli dei gradi di merito; P.Q.MLa Corte rinvia a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria di acquisire ifascicoli dei gradi di merito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.2.2026Il Presidente(Roberta Crucitti)