Cassation appeal dismissed as case extinguished by parties' agreement to end the dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished because the parties reached an agreement to terminate the litigation. Tre Esse Italia S.r.l. had appealed a second-instance tax ruling against Nidocomb S.r.l. regarding TARI 2016, but both sides subsequently filed a joint request to end the dispute. Consequently, the court ordered the extinction of the proceedings and the mutual compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002; When parties agree to terminate litigation before the cassation appeal is filed, the appeal is extinguished and the unified contribution is not required.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
esentata e difesa dall'avvocato Renato Cicerchia-ricorrente-controNidocomb S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato Gianni Ierardi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazion. 2210/2023 depositata il 17/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere Valeria Chirico.1. Tre Esse Italia S.r.l. proponeva ricorso per cassazione, affidato adue motivi, avverso la sentenza n. 2210/2023 con cui la Corte di GiustiziaNumero registro generale 23177/2023Numero sezionale 736/2026Numero di raccolta generale 11003/2026Data pubblicazione 24/04/2026Tributaria di II grado del Lazio aveva accolto l’appello proposto dallaNidocomb S.r.l. avverso la sentenza n. 705/2020, con cui la CTP di Romaaveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso diaccertamento n. 186 relativo alla TARI 2016, emesso dalla concessionaria.2.
Nidocomb S.r.l. resisteva con controricorso e depositava inoltrememoria illustrativa, confermando la richiesta di cessazione della materiadel contendere già congiuntamente avanzata dalle parti.RAGIONI DELLA DECISIONEVa preliminarmente dato atto che – come risulta dalla richiestacongiunta di estinzione del giudizio per cessata materia del contenderedepositata in data 25/2/2025- le parti hanno raggiunto un accordo per laintegrale definizione dell’odierno contenzioso.Ne deriva che va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessatamateria del contendere, con compensazione delle spese di lite, comeconcordemente richiesto.Ricorrendo nella presente fattispecie un’ipotesi di estinzionesopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non ricorrono ipresupposti per l’ulteriore versamento del contributo unificato ex art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, trattandosi di misura la cui naturaeccezionale, in quanto latu sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensioneinterpretativa (vedi Cass., n. 13636/2015;
Cass., n. 14782/2018; Cass.,n. 20697/2021). P.Q.Mdichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;compensa integralmente le spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/01/2026.Il PresidenteMilena Balsamo