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Decreto — n. 10997/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 10997/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 10997/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 26312/2024Numero sezionale 957/2026Numero di raccolta generale 10997/2026Data pubblicazione 24/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 26312/2024 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controASTRAZENECA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa, anche disgiuntamente tra loro, dall’avv. Guglielmo Maisto e dall’avv.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 10997/2026 — snciv · Corte di Cassazione: MicheleToccaceli;-controricorrente e ricorrente in via incidentale-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.1908/1/2024 depositata il 3 luglio 2024 e notificata il 18 ottobre 2024.Visto l’atto depositato il 3 marzo 2026 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del giudizio in conseguenza del provvedimento di annullamento in autotutela;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente e contestuale rinuncia al ricorsoincidentale (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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sospensione della riscossione fiscale detrazioni e rimborsi contenzioso tributario deduzione per autofinanziamento condono fiscale autonomia finanziaria

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

!Numero registro generale 26312/2024Numero sezionale 957/2026Numero di raccolta generale 10997/2026Data pubblicazione 24/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 26312/2024 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controASTRAZENECA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa, anche disgiuntamente tra loro, dall’avv. Guglielmo Maisto e dall’avv.

MicheleToccaceli;-controricorrente e ricorrente in via incidentale-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.1908/1/2024 depositata il 3 luglio 2024 e notificata il 18 ottobre 2024.Visto l’atto depositato il 3 marzo 2026 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del giudizio in conseguenza del provvedimento di annullamento in autotutela;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente e contestuale rinuncia al ricorsoincidentale (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 16/04/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO