Italian Supreme Court dismisses tax appeal after parties voluntarily conciliate and extinguish the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the tax litigation extinguished following a voluntary conciliation agreement between the Revenue Agency and AstraZeneca. Both parties formally requested the termination of the proceedings, which the court interpreted as a withdrawal of the appeal with acceptance of the opposing party's position. Consequently, the judgment dismissed the case and ordered the mutual compensation of procedural expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; When parties voluntarily conciliate and jointly request the extinction of the lawsuit, the court must declare the proceedings extinguished and compensate expenses, treating the joint request as a withdrawal of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
!Numero registro generale 26269/2024Numero sezionale 956/2026Numero di raccolta generale 10988/2026Data pubblicazione 24/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 26269/2024 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controASTRAZENECA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa, anche disgiuntamente tra loro, dall’avv. Guglielmo Maisto e dall’avv.
MicheleToccaceli;-controricorrente e ricorrente in via incidentale-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.2608/2/2024 depositata il 7 ottobre 2024 e notificata il 17 ottobre 2024.Visto l’atto depositato il 3 marzo 2026 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente e contestuale rinuncia al ricorsoincidentale (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 16/04/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO