Supreme Court dismisses tax appeal as parties mutually agreed to settle and extinguished the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished following a mutual agreement between the taxpayer and the tax authority to settle the dispute. Both parties formally requested the termination of the proceedings, which the court interpreted as a joint renunciation of the appeal and acceptance of the opposing side's position. Consequently, the judgment dismissed the case and ordered the compensation of procedural expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; When parties mutually agree to settle a tax dispute and jointly request the extinction of the proceedings, the court must declare the lawsuit extinguished and compensate expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
!Numero registro generale 29059/2017Numero sezionale 950/2026Numero di raccolta generale 10957/2026Data pubblicazione 24/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 29059/2017 proposto da:HAIER EUROPE TRADING SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. Tullio Elefante;-ricorrente-AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente e ricorrente in via incidentale-HAIER EUROPE TRADING SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv.
Tullio Elefante;-controricorrente e ricorrente in via incidentale-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n.2085/14/2017 depositata il 15 maggio 2017.Visto l’atto depositato il 1° aprile 2026 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte delle ricorrenticon adesione per accettazione delle parti controricorrenti e contestuale rinuncia ai ricorsiincidentali (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 13/04/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO