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Decreto — n. 10957/2026 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court dismisses tax appeal as parties mutually agreed to settle and extinguished the lawsuit.

Numero d'incarto Decreto — n. 10957/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation extinguished following a mutual agreement between the taxpayer and the tax authority to settle the dispute. Both parties formally requested the termination of the proceedings, which the court interpreted as a joint renunciation of the appeal and acceptance of the opposing side's position. Consequently, the judgment dismissed the case and ordered the compensation of procedural expenses.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When parties mutually agree to settle a tax dispute and jointly request the extinction of the proceedings, the court must declare the lawsuit extinguished and compensate expenses.

Parole chiave

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tax litigation settlement mutual agreement extinction procedural costs compensation tax authority dispute joint renunciation appeal contenzioso tributario armonizzazione delle legislazioni fiscali lite in materia di tariffa

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1915/2026
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Testo completo

!Numero registro generale 29059/2017Numero sezionale 950/2026Numero di raccolta generale 10957/2026Data pubblicazione 24/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 29059/2017 proposto da:HAIER EUROPE TRADING SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. Tullio Elefante;-ricorrente-AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente e ricorrente in via incidentale-HAIER EUROPE TRADING SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv.

Tullio Elefante;-controricorrente e ricorrente in via incidentale-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n.2085/14/2017 depositata il 15 maggio 2017.Visto l’atto depositato il 1° aprile 2026 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte delle ricorrenticon adesione per accettazione delle parti controricorrenti e contestuale rinuncia ai ricorsiincidentali (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 13/04/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO