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Decreto — n. 10938/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 10938/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 10938/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 27877/2022Numero sezionale 945/2026Numero di raccolta generale 10938/2026Data pubblicazione 24/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 27877/2022 proposto da:ORTOFRUTTA DI SAMBUGARO PIERGIORGIO E C. SAS, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall’avv.Stefano Fiorentini e dall’avv. Riccardo Ferrari;-ricorrente-controCOMUNE DI ARCOLE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difesodall’avv.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 10938/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Pietro Tacchi Venturi;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, n. 1081/2/2022depositata il 19 settembre 2022 e notificata il 20 settembre 2022.Visti gli atti depositati il 4 febbraio e 9 febbraio 2026 con i quali le parti hanno chiestol’estinzione del procedimento dichiarando di aver transatto la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n.1915/2026);considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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arbitrato commerciale internazionale regolamento arbitrale lite in materia di tariffa risoluzione delle controversie contenzioso tributario arretrati di mantenimento

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
n.1915/2026);considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

!Numero registro generale 27877/2022Numero sezionale 945/2026Numero di raccolta generale 10938/2026Data pubblicazione 24/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 27877/2022 proposto da:ORTOFRUTTA DI SAMBUGARO PIERGIORGIO E C. SAS, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall’avv.Stefano Fiorentini e dall’avv. Riccardo Ferrari;-ricorrente-controCOMUNE DI ARCOLE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difesodall’avv.

Pietro Tacchi Venturi;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, n. 1081/2/2022depositata il 19 settembre 2022 e notificata il 20 settembre 2022.Visti gli atti depositati il 4 febbraio e 9 febbraio 2026 con i quali le parti hanno chiestol’estinzione del procedimento dichiarando di aver transatto la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n.1915/2026);considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 13/04/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO