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Decreto — n. 10936/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 10936/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 10936/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 9332/2022Numero sezionale 944/2026Numero di raccolta generale 10936/2026Data pubblicazione 24/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 9332/2022 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controPietro Paolo Amara e dall’avv. Raffaele Carrozza;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata diSiracusa, n. 9649/4/2021 depositata il 29 ottobre 2021.Visti gli atti depositati il 5 marzo e il 10 aprile 2026 con i quali le parti hanno chiestol’estinzione del procedimento dichiarando di aver definito la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n.1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 10936/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 9332/2022 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controPietro Paolo Amara e dall’avv. Raffaele Carrozza;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata diSiracusa, n. 9649/4/2021 depositata il 29 ottobre 2021.Visti gli atti depositati il 5 marzo e il 10 aprile 2026 con i quali le parti hanno chiestol’estinzione del procedimento dichiarando di aver definito la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n.1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale arretrati d'imposta diritti del contribuente sospensione della riscossione fiscale amnistia fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
n.1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

!Numero registro generale 9332/2022Numero sezionale 944/2026Numero di raccolta generale 10936/2026Data pubblicazione 24/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 9332/2022 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controPietro Paolo Amara e dall’avv. Raffaele Carrozza;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata diSiracusa, n. 9649/4/2021 depositata il 29 ottobre 2021.Visti gli atti depositati il 5 marzo e il 10 aprile 2026 con i quali le parti hanno chiestol’estinzione del procedimento dichiarando di aver definito la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n.1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 16/04/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO