Supreme Court declares appeal extinguished due to parties' joint agreement to terminate proceedings and settle dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal extinguished because both parties jointly requested the termination of the proceedings, effectively settling the dispute. The appellant, Buzzi Spa, and the respondent, Comune di Guidonia Montecelio, agreed to end the litigation without further arguments. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the compensation of procedural expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; When parties jointly request the extinction of proceedings, the appeal is deemed withdrawn and the judgment is declared extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
!Numero registro generale 8285/2025Numero sezionale 943/2026Numero di raccolta generale 10929/2026Data pubblicazione 24/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 8285/2025 proposto da:BUZZI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. Eliana Rizzi;-ricorrente-controTRE ESSE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall’avv. Renato Cicerchia;-controricorrente-COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO, in persona del Sindaco pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, n. 6095/1/2024depositata il 15 ottobre 2024.Visto l’atto depositato il 20 febbraio 2026 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del procedimento dichiarando di aver definito la controversia;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 02/04/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO