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Decreto — n. 10866/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 10866/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 10866/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 7561/2025Numero sezionale 942/2026Numero di raccolta generale 10866/2026Data pubblicazione 23/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 7561/2025 proposto da:BUZZI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anchedisgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Giuseppe Vanz e Eliana Rizzi;-ricorrente-controCOMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. Renato Cicerchia;-controricorrente-TRE ESSE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, n. 6006/15/2024depositata l’8 ottobre 2024.Visto l’atto depositato il 20 febbraio 2026 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del procedimento dichiarando di aver definito la controversia;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 10866/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 7561/2025 proposto da:BUZZI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anchedisgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Giuseppe Vanz e Eliana Rizzi;-ricorrente-controCOMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. Renato Cicerchia;-controricorrente-TRE ESSE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, n. 6006/15/2024depositata l’8 ottobre 2024.Visto l’atto depositato il 20 febbraio 2026 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del procedimento dichiarando di aver definito la controversia;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale garanzia fiscale esecuzione per crediti fiscali assistenza amministrativa fiscale internazionale disposizioni fiscali

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

!Numero registro generale 7561/2025Numero sezionale 942/2026Numero di raccolta generale 10866/2026Data pubblicazione 23/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 7561/2025 proposto da:BUZZI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anchedisgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Giuseppe Vanz e Eliana Rizzi;-ricorrente-controCOMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. Renato Cicerchia;-controricorrente-TRE ESSE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, n. 6006/15/2024depositata l’8 ottobre 2024.Visto l’atto depositato il 20 febbraio 2026 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del procedimento dichiarando di aver definito la controversia;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 02/04/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO