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Ordinanza — n. 10863/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal regarding registration duty on inheritance division judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10863/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayers' appeal against the Regional Tax Commission's decision to confirm the first-instance ruling. The taxpayers argued for procedural flaws in the tax notices and a violation of constitutional rights regarding the calculation of registration duties on the inheritance division judgment. The court held that the administrative notices were sufficiently motivated by citing the civil judgment number and date, and that the specific tax rate applied was correct under established precedent for such scenarios.

Regesto Legislator

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Art. 34 d.P.R. n. 131/1986; Art. 111 Cost.: In inheritance division cases, the tax rate for asset transfers applies to excess value, while the division rate applies to the remainder, regardless of debt assumption.

Parole chiave

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registration duty inheritance division tax appeal administrative motivation tax rate application civil judgment registration debt assumption divisione della massa ereditaria

Disposizioni normative citate

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Art. 34, second comma, d.P.R. n. 131 del 1986
Le decisioni di merito hanno valutato lasentenza sottoposta a registrazione e, con giudizio insindacabilein questa sede, hanno ritenuto che la stessa contenesse uneffettivo conguaglio nella misura indicata nell’avviso impugnato;conguaglio che, ai sensi dell’art. 34, secondo comma, d.P.R.
Art. 3, l. 241/1990
Con il primo motivo i ricorrenti prospettano il vizio dellamotivazione degli avvisi impugnati e di riflesso della sentenzaimpugnata (violazione degli art. 3, l. 241/1990 e 7, l.
Art. 7, l. n. 212 del 2000
Art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.
212 del2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 111 Cost.
Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano violazionedegli art. 111 Cost., 112 cod.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 111 Cost
Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano violazionedegli art. 111 Cost., 112 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, 07/04/2022, n. 11283
Cass. Sez. 5, 01/12/2020, n. 27409
Cass. Sez. 5, 23/02/2024, n. 4858
Cass. Sez. 5, 14/07/2017, n. 17512
Cass. Sez. 5, 27/01/2022, n. 2378
644909 – 01;vedi anche Cass. Sez. 5, 27/01/2022, n. 2378, Rv.
Cass. Sez. 5, 04/03/2024, n. 5632
663680 – 01;vedi inoltre Cass. Sez. 5, 04/03/2024, n. 5632, Rv.
Cass. Sez. 5, 11/11/2016, n. 23043
670810 – 01;vedi anche Cass. Sez. 5, 11/11/2016, n. 23043, Rv.
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Testo completo

Emiliano Rosalia-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall' Avvocatura Generaledello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lazio n.3677/2021 depositata il 21/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere Angelo Matteo Socci.1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR respingeval’appello delle parti contribuenti con la conferma della decisione diNumero registro generale 4425/2022Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 10863/2026Data pubblicazione 23/04/2026primo grado che aveva respinto il ricorso avverso gli avvisi diliquidazione per imposta di registro, ipotecarie e catastali, inrelazione alla registrazione di una sentenza civile di divisioneereditaria;2. ricorrono per cassazione i contribuenti con due motivi diricorso;3. resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate che chiedeil rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è infondato e deve rigettarsi, con la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e con il raddoppiodel contributo unificato.2. Con il primo motivo i ricorrenti prospettano il vizio dellamotivazione degli avvisi impugnati e di riflesso della sentenzaimpugnata (violazione degli art. 3, l. 241/1990 e 7, l. n. 212 del2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod.proc. civ.).Il motivo è infondato e lo stesso reitera acriticamente leprospettazioni di merito, già respinte dai giudici in doppiaconforme.I giudici di merito hanno ritenuto motivati gli avvisi diliquidazione trattandosi della registrazione di una sentenza ed iricorrenti erano parti del relativo processo.

La valutazione dellamotivazione dell’avviso è una questione di merito.Nel ricorso si indica una coerede che non era parte delprocesso (non si era costituita, contumace, Bettini Amanda), mala stessa non ha impugnato gli avvisi, manca, quindi, l’interesse afar valere la sua posizione da parte degli attuali ricorrenti.Del resto, «In tema di imposta di registro su atti giudiziari,l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravanteNumero registro generale 4425/2022Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 10863/2026Data pubblicazione 23/04/2026sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e delnumero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senzanecessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lorendano agevolmente individuabile, e conseguentementeconoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa,realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenzedi economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio deldiritto di difesa del contribuente» (Cass.

Sez. 5, 07/04/2022, n.11283, Rv. 664341 - 01). Non risulta, né viene dedotto, che lasentenza oggetto di imposizione presentasse particolari profili dicomplessità o equivocità, tali da richiedere un particolare apparatoesplicativo in avviso.3. Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano violazionedegli art. 111 Cost., 112 cod. proc. civ. e 36, d. lgs. n. 546 del1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod.proc. civ..Il motivo è infondato. Le decisioni di merito hanno valutato lasentenza sottoposta a registrazione e, con giudizio insindacabilein questa sede, hanno ritenuto che la stessa contenesse uneffettivo conguaglio nella misura indicata nell’avviso impugnato;conguaglio che, ai sensi dell’art. 34, secondo comma, d.P.R. n.131 del 1986, era da tassare con l’aliquota stabilita per itrasferimenti immobiliari («I conguagli superiori al cinque percento del valore della quota di diritto, ancorché attuati medianteaccollo di debiti della comunione, sono soggetti all'imposta conl'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenzadel valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nellaquota e con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari perl'eccedenza»).Numero registro generale 4425/2022Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 10863/2026Data pubblicazione 23/04/2026Non sussiste, quindi, un vizio di motivazione della sentenzarilevante in questa sede e neanche una violazione di legge.Del resto, deve confermarsi la giurisprudenza di questa Cortedi Cassazione sul punto:

«Ai fini dell'imposta di registro,l'eccedenza derivante al condividente dall'assegnazione ad esso dibeni di valore superiore a quello spettantegli sulla massa comuneè considerata, per effetto della presunzione assoluta "iuris et deiure" di cui all'art. 34 d.p.r. n. 131 del 1986, alla stregua di unavendita, senza che rilevi l'assunzione a conguaglio, da parte sua,di un'obbligazione pecuniaria, in favore degli altri condividenti, diammontare corrispondente con funzione compensativa, attesoche la mutevole funzione delle pattuizioni intercorse al riguardotra i condividenti è neutralizzata dalla predeterminazionenormativa dell'unicità di trattamento tributario» (Cass.

Sez. 5,01/12/2020, n. 27409, Rv. 659813 – 01; da ultimo vedi Cass.Sez. 5, 23/02/2024, n. 4858, Rv. 670417 - 01).Quest’orientamento della Corte specifica il precedente: «Intema di imposta di registro, in caso di scioglimento dellacomunione ereditaria mediante assegnazione di beni in natura adun condividente e versamento agli altri eredi di somme di danaropari al valore delle loro quote, si applica l'aliquota degli atti didivisione, e non quella della vendita, atteso che quest'ultima èutilizzabile, ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986, soltantoove al condividente siano attribuiti beni per un valore eccedenterispetto a quello a lui spettante e limitatamente alla parte ineccesso» (Cass.

Sez. 5, 14/07/2017, n. 17512, Rv. 644909 – 01;vedi anche Cass. Sez. 5, 27/01/2022, n. 2378, Rv. 663680 – 01;vedi inoltre Cass. Sez. 5, 04/03/2024, n. 5632, Rv. 670810 – 01;vedi anche Cass. Sez. 5, 11/11/2016, n. 23043, Rv. 641890 - 01). P.Q.MNumero registro generale 4425/2022Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 10863/2026Data pubblicazione 23/04/2026Rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain € 4.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/03/2026 .Il PresidenteGiacomo Maria Stalla