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Ordinanza — n. 10852/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal, ruling that rewriting a judgment during material error correction creates a new error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10852/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court dismissed the appeal against an order correcting a material error in a previous ruling. The lower court had not merely fixed the incorrect citation of the tribunal but entirely rewrote the original order, which the Court deemed a new material error. Consequently, the original order was corrected to reflect the proper tribunal and date, while the intervening rewriting order was itself declared erroneous.

Regesto Legislator

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Art. 287 e 391 bis c.p.c.: In proceedings for the correction of material errors, an order that goes beyond merely amending the specific error and instead rewrites the text or formulation of the original decision constitutes a new material error subject to the same correction procedure.

Parole chiave

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material error correction c.p.c. procedure judgment rewriting procedural limitation administrative nature substantive content Corte di Cassazione revisione processuale

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 391 bis c.p.c.
Pertanto, disposta d’ufficio ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. l’aperturadi un procedimento di correzione di errore materiale, veniva fissatal’adunanza del 26 giugno 2025, in esito alla quale veniva depositatal’ordinanza n.
art. 391 bis c.p
Pertanto, disposta d’ufficio ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 29432 del 14/11/2024
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Testo completo

Filippo Di Peio, dall’avv.Antonio Giugliano e dall’avv. Guglielmo Boursier Niutta– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente –per la correzione delle ordinanze di questa Corte di cassazione n. 26206 del26 settembre 2025 e n. 33568 del 20 dicembre 2024;Numero registro generale 21366/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 10852/2026Data pubblicazione 23/04/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 16/01/2026dal Consigliere Roberto Succio;Rilevato che:1.

Dopo la pubblicazione dell’ordinanza n. 33568 depositata il 20dicembre 2024, la Cancelleria, in data 21 febbraio 2025, segnalava allaPresidente Titolare la presenza di un errore materiale nel provvedimento inquestione, posto che, nell’intestazione, l’autorità che aveva emesso ilprovvedimento impugnato era individuata nella “Commissione TributariaRegionale della Sardegna” anziché nella “Commissione Tributaria Regionaledell’Abruzzo”, con parimenti errata specificazione degli estremi dellasentenza impugnata.2. Pertanto, disposta d’ufficio ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. l’aperturadi un procedimento di correzione di errore materiale, veniva fissatal’adunanza del 26 giugno 2025, in esito alla quale veniva depositatal’ordinanza n. 26206 del 28 settembre 2025.3.

Con la suddetta ordinanza, peraltro, il collegio non si limitava allarettifica dell’errore materiale relativo all’indicazione della commissionetributaria e degli estremi della sentenza impugnata, contenutonell’ordinanza n. 33568/2024, ma rinnovava la redazione dell’interoprovvedimento affetto dal citato errore, in tal modo travalicando l’ambitodella procedura di correzione di errore materiale.4. Anche con riguardo al provvedimento n. 26206/2025, pertanto,veniva aperto d’ufficio, in data 24 ottobre 2025, un nuovo procedimento dicorrezione di errore materiale, che veniva fissato per l’adunanza del 16gennaio 2026.Considerato che:1.

Occorre considerare, in primo luogo, che la procedura di correzionedi errore materiale di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. si applica ad erroriCons. Est. Roberto Succio - 2Numero registro generale 21366/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 10852/2026Data pubblicazione 23/04/2026materiali, sviste, o errori di calcolo che non incidono sul contenutosostanziale della decisione.Tale è, indubbiamente, l’erronea indicazione degli estremi delprovvedimento impugnato (e dell’autorità emittente) che ha afflittol’ordinanza n. 33568/2024, sicché, correttamente, è stato aperto unprocedimento d’ufficio per rimediare alla inesatta indicazione.2.

Una volta aperto un procedimento per la correzione di un erroremateriale – che sia qualificabile come tale – il percorso procedurale el’attività del collegio sono strettamente delimitati alla sola attivitànecessaria a porre rimedio alla svista o inesattezza.La procedura di correzione di errore materiale, peraltro, non ha naturagiurisdizionale, bensì amministrativa, e ciò anche quando il procedimentovenga instaurato ad iniziativa di parte, poiché non implica l'affermazione diun diritto nei confronti dell'altra o delle altre parti.Inoltre, neppure deve essere trascurato che, come affermato ancherecentemente dalle Sezioni Unite, “l'ordinanza di correzione non ha naturadecisoria, perché non incide sul contenuto concettuale del provvedimentooggetto della correzione e non realizza mai una statuizione sostitutiva diquella contenuta nel provvedimento corretto; non ha, quindi, rispetto adessa alcuna autonoma rilevanza, ripetendo, invece, da essa medesima lasua validità, così da non esprimere un suo proprio contenuto precettivorispetto al regolamento degli interessi in contestazione” (Sez.

U, n. 29432del 14/11/2024).Ne deriva, pertanto, che qualunque intervento ulteriore sul testo osulla formulazione del provvedimento da emendare – come pure l’integrale“riscrittura” del provvedimento - rispetto a quello per cui la procedura èstata attivata si traduce, necessariamente, in un errore materiale poichéconcretizza un difetto di formulazione esteriore dell'atto scritto, di paleseevidenza rispetto alla procedura attivata.3. Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto:Cons. Est. Roberto Succio - 3Numero registro generale 21366/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 10852/2026Data pubblicazione 23/04/2026«In tema di procedura di correzione di errore materiale, l’ordinanzache non si limiti ad emendare l’errore, la svista o l’errore di calcolo cui èaffetto il provvedimento da correggere ma intervenga ulteriormente sultesto o sulla formulazione del provvedimento medesimo integra, a suavolta, un errore materiale, da correggere con la medesima procedura exartt. 287 e 391 bis c.p.c.»4.

Tale situazione è quella che viene in rilievo nella vicenda in esame.L’ordinanza (di correzione di errore materiale) n. 26206/2025 non siè limitata a rettificare l’identificazione degli estremi del provvedimento edell’autorità che ha emesso la sentenza impugnata, ma ha riscritto l’interaordinanza n. 33568/2024 della Corte, e ciò ha fatto in termini ampiamentesovrapponibili ma non identici, sicché integra un errore materiale.5. In conclusione, l’ordinanza n. 33568/2024, come rettificata conl’ordinanza n. 26206/2025, va corretta nel senso che quest’ultimoprovvedimento integra un errore materiale e, nel testo originario, vaapposta, quale unica correzione, quella per cui nell’intestazione, ove scritto“sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna n.618/05/2019 depositata in data 07/10/2019, non notificata” deve scriversi“sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo n.661/02/2022 depositata in data 09/11/2022, non notificata”.

P.Q.Mdispone la correzione dell’ordinanza n. 33568/2024 nei termini cheseguono:- l’ordinanza n. 33568/2024, come corretta con l’ordinanza n.26206/2025, va corretta nel senso che l’ordinanza n. 26206/2025costituisce errore materiale, dovendosi, nel testo originario dell’ordinanzan. 33568/2024, apporre, quale unica correzione, quella per cuinell’intestazione (pag. 2, primo periodo in alto) ove scritto “sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale della Sardegna n. 618/05/2019depositata in data 07/10/2019, non notificata” deve scriversi “sentenzaCons.

Est. Roberto Succio - 4Numero registro generale 21366/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 10852/2026Data pubblicazione 23/04/2026della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo n. 661/02/2022depositata in data 09/11/2022, non notificata”.Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026.Il PresidenteGiuseppe Fuochi TinarelliCons. Est. Roberto Succio - 5