Cassation appeal dismissed as tax dispute extinguished by voluntary payment under simplified procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal extinguished without addressing the five substantive grounds raised by the taxpayer. The taxpayer had previously filed for a simplified procedure to terminate the litigation after paying the first installment of the tax debt. Consequently, the court ruled that no further judicial intervention was necessary due to the procedural completion of the settlement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 ss. della l. n. 197/2022; Art. 198 della l. n. 197/2022: The filing of an application for the simplified procedure to terminate the litigation, accompanied by the payment of the first installment, results in the extinction of the judicial proceeding.
Parole chiave
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ta e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano n.3049/2020, depositata il 18/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/2/2026 dalConsigliere Luigi La Battaglia.1. Giuseppe Gargano (titolare di un’omonima ditta individuale)impugnò l’avviso di accertamento n. T9B01BM04371 del 2018, con cui erastato rettificato il suo reddito ai fini Ires, Irap e Iva per l’anno di imposta2013, in relazione ad operazioni (ritenute) oggettivamente inesistenti,Numero registro generale 17485/2021Numero sezionale 1016/2026Numero di raccolta generale 10844/2026Data pubblicazione 23/04/2026intrattenute con la società Mineraleghe s.r.l., rivelatasi essere una“cartiera”.1.
La CTP di Milano rigettò il ricorso, con sentenza poi confermata, insede di appello, dalla CTR della Lombardia.2. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, sulla base dicinque motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.3. In data 10/10/2023 il ricorrente ha depositato istanza di estinzionedel giudizio ex l. 197/2022, in uno con la prova dell’avvenuto pagamentodella prima rata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo del ricorso deduce la “nullità della sentenza permancanza dell’apparato motivazionale previsto dal combinato dispostodegli artt. 61 e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, eviolazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 111 Cost. e dell’art. 112 c.p.c., inrelazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4”, per avere la CTR basatola decisione sulla qualificazione di Mineraleghe s.r.l. come “cartiera”, senzasvolgere un’autonoma valutazione volta a dimostrare l’inesistenzaoggettiva delle operazioni specificamente riferite al contribuente Gargano.2.
Il secondo motivo deduce il medesimo vizio del primo, in relazioneall’affermazione della CTR volta ad escludere la buona fede delcontribuente, facendo applicazione di principi giurisprudenziali propri delleoperazioni soggettivamente inesistenti, mentre nella fattispeciel’accertamento prendeva le mosse dalla ritenuta inesistenza oggettivadelle operazioni de quibus.3. Il terzo motivo deduce ancora una volta il vizio già declinato neiprimi due motivi, con riguardo alla conferma della sanzione amministrativaex art. 6, comma 9‑bis.3, del d.lgs. n. 471/1997, nonostante l’intervenutoannullamento in autotutela della ripresa IVA per applicazione del reversecharge.Numero registro generale 17485/2021Numero sezionale 1016/2026Numero di raccolta generale 10844/2026Data pubblicazione 23/04/20264.
Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la “violazione efalsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c.”,per avere la CTR desunto l’inesistenza oggettiva delle operazioniesclusivamente dalla natura asseritamente fittizia del fornitore(Mineraleghe s.r.l.), senza valorizzare elementi diretti riferibili alcontribuente e incorrendo in un divieto di praesumptio de praesumpto.5. Il quinto motivo deduce l’omesso esame di fatti decisivi per ilgiudizio, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., con riguardo all’esistenza di unfatturato attivo del contribuente pari ad € 199.000,00 per l’anno incontestazione e alle risultanze di una sentenza dalla CTP di Bergamo neiconfronti di Mineraleghe s.r.l., dalla quale emergeva che solo una partedelle operazioni da questa compiuta era fittizia, mentre una quotasignificativa di merce risultava effettivamente acquistata (seppur “innero”).6.
Non mette conto pronunciarsi sui suddetti motivi di ricorso, stante ilperfezionamento della procedura di definizione agevolata ex art. 1, commi186 ss., l. n. 197/2022, comprovato dal versamento della prima rata, cuiconsegue (ai sensi del comma 198 della disposizione citata) l’estinzionedel presente giudizio. P.Q.MDichiara estinto il giudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3/2/2026.La PresidenteRoberta Crucitti