Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10820/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal by correcting burden of proof for cash basis taxation of business sale proceeds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10820/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision regarding income tax on a business sale. The taxpayer argued the tax authority incorrectly applied the accrual principle instead of the cash basis principle required for the specific transaction. The court found the lower court erred in placing the burden of proving non-payment on the taxpayer rather than the tax authority, thereby invalidating the tax assessment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c.; Art. 67 D.P.R. 917/1986: When tax liability depends on the cash basis principle, the burden of proving the non-occurrence of the taxable event falls on the tax authority, not the taxpayer.

Parole chiave

Generato dall'IA
cash basis taxation business sale proceeds burden of proof allocation income tax assessment tax authority obligation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, first paragraph, number 3, c.p.c.
Art. 67, first paragraph, letter h bis, D.P.R. 917/1986
3, c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, lett.
Art. 38, D.P.R. 600/1973
Art. 39, first paragraph, D.P.R. 600/1973
art. 2697 c.c

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ata il 25.02.2021;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19 marzo 2026 dal consigliere Sabrina Serrelli,La Corte osserva:Numero registro generale 24672/2021Numero sezionale 2584/2026Numero di raccolta generale 10820/2026Data pubblicazione 23/04/20261. L’Agenzia delle entrate notificava alla contribuente l’avviso diaccertamento n. R9K010201136/2008 relativo ad IRPEF 2003, oltreaddizionali, interessi e sanzioni, per un maggior reddito imponibile pariad euro 41.250,00, derivante da un atto pubblico di cessione di aziendae non indicato nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2003 (Unico2004).2.

Con atto notarile del 25/09/2003, rep. 12829 – racc. 3324Cervellini Enrica donava, in pari quote tra loro, la sua aziendaindividuale, avente ad oggetto attività di commercio al minuto, alproprio coniuge ed alle sue tre figlie, tra cui la contribuente che,contestualmente, cedeva alla sorella la propria quota pari a ¼ perl’importo di euro 41.250,00 da corrispondere entro il 31 dicembre del2003.3. La Commissione Tributaria Provinciale di Macerata con sentenzan. 303/1/14 del 14.07.2014 accoglieva parzialmente il ricorso propostodalla contribuente determinando la ripresa a tassazione in relazione aduna plusvalenza di euro 35.750,00 e mandando all’Ufficio per larideterminazione della pretesa fiscale (ferma l’applicazione dellatassazione separata) e delle sanzioni.4.

La Commissione Tributaria Regionale delle Marche rigettaval’atto di appello, con condanna della contribuente al pagamento dellespese processuali, ritenendo applicabile il principio di competenza enon di cassa ed affermando comunque che l’onere della prova circa ilmomento di percezione delle somme in base al principio di cassagravava a carico del contribuente e non era stato soddisfatto.5. La contribuente propone ricorso per cassazione affidandolo a duemotivi. L’Agenzia delle entrate non ha depositato tempestivocontroricorso, depositando mero atto al fine dell'eventualepartecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art.370 comma 1 c.p.c.Numero registro generale 24672/2021Numero sezionale 2584/2026Numero di raccolta generale 10820/2026Data pubblicazione 23/04/20265.

La contribuente ha depositato memoria in data 28/2/2026.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. h bis)D.P.R. 917/1986, con riferimento alla qualificazione della plusvalenzacome reddito diverso ed alla conseguente tassazione secondo il criteriodi cassa, per aver ritenuto erroneamente che il criterio applicabile fossequello per competenza nonostante che la contribuente non avesse maisvolto l’esercizio dell’azienda che aveva ceduto contestualmente alladonazione in suo favore.1.1.

Il motivo è fondato.1.2. Pur mantenendo le medesime modalità di determinazione delreddito di impresa, le plusvalenze da cessione d’azienda, per le qualiopera l’inquadramento tra i redditi diversi, risultano imponibili secondoil principio di cassa proprio di questa categoria di redditi, anzichésecondo il principio di competenza proprio dei redditi di impresa.Le plusvalenze da cessione d’azienda imponibili come redditidiversi, ai sensi delle lettere h) e h-bis) dell’articolo 67, comma 1, delDPR n. 917/86, concorrono a formare il reddito del cedente conl’effettivo incasso del corrispettivo pattuito.1.3.

E’ stato, infatti, affermato che occorre distinguere il momentoin cui la plusvalenza si considera "realizzata" da quello in cui il relativoreddito diviene imponibile per il percettore. Questa Corte (conordinanza del 26/12/2025, n. 34140, nel richiamare l’ordinanza del07/05/2025, n. 11955) ha operato una fondamentale distinzione tradue momenti logicamente e giuridicamente distinti:

a) Il momento delrealizzo della plusvalenza, che coincide con il perfezionamento delnegozio di cessione a titolo oneroso perché è in tale momento che sorgeNumero registro generale 24672/2021Numero sezionale 2584/2026Numero di raccolta generale 10820/2026Data pubblicazione 23/04/2026il credito al corrispettivo e, con esso, la componente positiva di reddito;questo momento è determinante per stabilire l'esistenza stessa dellaplusvalenza e il regime fiscale ad essa applicabile (ad esempio,l'aliquota d'imposta vigente in quel periodo);

b) Il momento dellapercezione del corrispettivo, che determina il periodo d'imposta in cuiil reddito, già "realizzato", deve essere assoggettato a tassazione, inossequio al principio di cassa che governa la categoria dei redditi diversidi natura finanziaria.1.4. Nel caso di specie nell’atto notarile del 25/09/2003, rep. 12829– racc. 3324 la titolare donava, in pari quote tra loro, la sua aziendaindividuale al proprio coniuge ed alle sue tre figlie, tra cui lacontribuente che, contestualmente, cedeva a titolo oneroso alla sorellala propria quota pari a ¼ per l’importo di euro 41.250,00.

All’art. 10veniva prevista la corresponsione del prezzo entro e non oltre il 31dicembre 2003 prevendendo che “sulle somme dilazionate nondecorreranno interessi e che le contabili dei relativi pagamenti necostituiranno quetanza ad ogni effetto di legge”.Secondo i principi innanzi richiamati quindi è il momento dellapercezione del corrispettivo che determina il periodo d’imposta nelquale il reddito derivante dalla conclusione del contratto deve essereassoggettato a tassazione. La Commissione Tributaria Regionale nonha fatto buon governo di detti principi laddove ha affermato che laplusvalenza della vendita dell’azienda andava dichiarata secondo ilcriterio della competenza e, quindi, necessariamente con riferimentoall’anno di imposta 2003, stante la pattuizione contenuta nell’attonotarile sopra richiamato.2.

Con il secondo motivo di ricorso la contribuente deduce, inrelazione 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la nullità della sentenzaper violazione e/o falsa applicazione all’art. 2697 c.c., con riferimentoalla corretta ripartizione dell’onere della prova in relazione allaNumero registro generale 24672/2021Numero sezionale 2584/2026Numero di raccolta generale 10820/2026Data pubblicazione 23/04/2026fattispecie costitutiva del diritto all’imposizione fiscale secondo ilcriterio di cassa, onere posto erroneamente dalla Commissione a caricodel contribuente e non a carico dell’attore effettivo e, cioè, l’Agenziadelle entrate.2.1.

Il secondo motivo è infondato.La Commissione Tributaria Regionale ha rilevato che la circostanzadel mancato pagamento risulta soltanto allegata dal contribuente e nonprovata.Al tal fine si osserva che, come si evince dall’avviso di accertamentol’Agenzia, a fronte della previsione contenuta nell’atto notarile e dellamancanza di dichiarazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione,inviava il questionario al fine di richiedere al contribuente ladocumentazione necessaria per verificare la corretta determinazione edichiarazione della plusvalenza realizzata.

La parte, in risposta alpredetto al questionario, comunicava di non aver dichiarato alcunaplusvalenza riferibile alla cessione d'azienda in questione e, quindi,l’Ufficio procedeva ad accertamento, ai sensi degli artt.38 e 39, comma1, d.P.R. 600/1973, recuperando a tassazione l'importo di euro 41.250pari al prezzo di cessione della propria quota di azienda.L’accertamento presuntivo si fondava sull’atto notarile e, quindi, sullepattuizioni che prevedevano il pagamento del prezzo entro un terminestabilito (“entro e non oltre”) del 31/12/2003, in assenza di qualsivogliadilazione (a data successiva rispetto a quella concordata) nemmenoallegata dalla contribuente ed in assenza di documentazione, purrichiesta dall’Agenzia, attestante il mancato pagamento o il pagamentoin altra data o con altre modalità oppure l’esistenza di altro accordo divaria natura volto all’estinzione dell’obbligo di pagamento comepattuito in origine.

A fronte di tale meccanismo presuntivo, ad avvisodella Corte, spettava alla contribuente fornire la prova del mancatoNumero registro generale 24672/2021Numero sezionale 2584/2026Numero di raccolta generale 10820/2026Data pubblicazione 23/04/2026pagamento del prezzo pattuito per la cessione onerosa della propriaquota d’azienda.3. In definitiva, la sentenza impugnata non ha fatto buon governodei principi testé declinati, dovendo considerarsi che la plusvalenza siè giuridicamente realizzata nell’anno di stipula del contratto ma chedeve verificarsi la sussistenza della pretesa impositiva con riferimentoal principio di cassa alla luce degli oneri probatori del meccanismopresuntivo proprio dell’accertamento svolto al fine di verificarel’esigibilità fiscale della pretesa in relazione all’incasso della sommapattuita.Il ricorso deve essere, pertanto, accolto con rinvio alla Corte diGiustizia di secondo grado delle Marche per nuovo esame e per laregolamentazione delle spese.La Corte, P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustiziadi secondo grado delle Marche anche per la regolamentazione dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 19 marzo 2026Il PresidenteMaria Luisa De Rosa