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Decreto — n. 10784/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 10784/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 10784/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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na del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Di Caprio-ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale-contro- Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore;- Agenzia Delle Entrate-Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore,rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrenti e ricorrenti incidentali-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dellaCampania-Napoli n. 819/2021 depositata il 27/01/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 10784/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 819/2021 depositata il 27/01/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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restituzione di prestazioni complementari risarcimento per errore giudiziario indennità di patrocinio diritto al risarcimento danni spese di difesa diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 20039/2021Numero sezionale 939/2026Numero di raccolta generale 10784/2026Data pubblicazione 23/04/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

na del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Di Caprio-ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale-contro- Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore;- Agenzia Delle Entrate-Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore,rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrenti e ricorrenti incidentali-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dellaCampania-Napoli n. 819/2021 depositata il 27/01/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 20039/2021Numero sezionale 939/2026Numero di raccolta generale 10784/2026Data pubblicazione 23/04/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avutoriguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integralecompensazione tra le parti costituite. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 21/04/2026Andrea Antonio Salemme