Decreto — n. 10778/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAresidente inCampagna (SA) alla Via Difesa Maddalena n. 67, C.F.RIUCMN80B02D390F, rappresentato e difeso dall’Avv. Riccardo Natale,codice fiscale NTLRCR64D24C470I, con studio in Centola (SA), ViaRosario, snc (PEC: riccardonatale@puntopec.it; tel./fax: 0974933514),elettivamente domiciliato in Roma via Lungo Tevere Mellini n. 42 presso lostudio dell’avv. Alessandro Zecca (PEC:alessandrozecca@ordineavvocatiroma.org; tel. e fax: 063219608 –063211754)-ricorrente-controAgenzia Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante protempore-intimata-e controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato-resistente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Campania-Sez.dist. diSalerno n. 3256/2021 depositata il 16/04/2021Numero registro generale 28424/2021Numero sezionale 937/2026Numero di raccolta generale 10778/2026Data pubblicazione 23/04/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 10778/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 67, C.F.RIUCMN80B02D390F, rappresentato e difeso dall’Avv. Riccardo Natale,codice fiscale NTLRCR64D24C470I, con studio in Centola (SA), ViaRosario, snc (PEC: riccardonatale@puntopec.it; tel./fax: 0974933514),elettivamente domiciliato in Roma via Lungo Tevere Mellini n. 42 presso lostudio dell’avv. Alessandro Zecca (PEC:alessandrozecca@ordineavvocatiroma.org; tel. e fax: 063219608 –063211754)-ricorrente-controAgenzia Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante protempore-intimata-e controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato-resistente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Campania-Sez.dist. diSalerno n. 3256/2021 depositata il 16/04/2021Numero registro generale 28424/2021Numero sezionale 937/2026Numero di raccolta generale 10778/2026Data pubblicazione 23/04/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
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residente inCampagna (SA) alla Via Difesa Maddalena n. 67, C.F.RIUCMN80B02D390F, rappresentato e difeso dall’Avv. Riccardo Natale,codice fiscale NTLRCR64D24C470I, con studio in Centola (SA), ViaRosario, snc (PEC: riccardonatale@puntopec.it; tel./fax: 0974933514),elettivamente domiciliato in Roma via Lungo Tevere Mellini n. 42 presso lostudio dell’avv. Alessandro Zecca (PEC:alessandrozecca@ordineavvocatiroma.org; tel. e fax: 063219608 –063211754)-ricorrente-controAgenzia Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante protempore-intimata-e controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato-resistente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Campania-Sez.dist. diSalerno n. 3256/2021 depositata il 16/04/2021Numero registro generale 28424/2021Numero sezionale 937/2026Numero di raccolta generale 10778/2026Data pubblicazione 23/04/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali. Nondimeno, nulla è a statuirsi alriguardo, stante il mancato esercizio di attività processuale da parte delleAgenzie. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 21/04/2026Andrea Antonio Salemme