Cassation appeal dismissed due to waiver after 40 days of silence on the proposal for judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposal for judgment. The appellant, represented by Camillo Santagata, challenged a regional tax court decision against the Revenue Agency and the Municipality of Maddaloni. The court ruled that the appellant's silence constituted a waiver under Article 380-bis of the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and mutual compensation of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant for forty days following the proposal for judgment constitutes a waiver of the right to request a decision, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
esentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato Camillo Santagata-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrenti-nonché controComune Maddaloni in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli n.1091/2021 depositata il 03/02/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 20417/2021Numero sezionale 935/2026Numero di raccolta generale 10775/2026Data pubblicazione 23/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avutoriguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integralecompensazione tra le parti costituite. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti costituite delle spese delprocedimento.Così deciso in Roma, il 21/04/2026Andrea Antonio Salemme