Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the notification of the proposal for judgment definition. The appellant, represented by the General Attorney of the State, challenged a second-instance tax court decision against Spes Energia S.r.l., but remained silent on the procedural deadline. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the termination of the case and the mutual offset of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, second paragraph, c.p.c.; Art. 391, second paragraph, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
esentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato-ricorrente-controSpes Energia S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Quercia-controricorrente-avverso la sentenza DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADODELLA PUGLIA n. 867/2025 depositata il 13/03/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 20216/2025Numero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 10768/2026Data pubblicazione 23/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avutoriguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integralecompensazione tra le parti costituite. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 21/04/2026Andrea Antonio Salemme