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Ordinanza — n. 10711/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; costs shared between parties under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10711/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal was extinguished because the plaintiff formally withdrew the lawsuit, which was accepted by the defendant. The court noted that the lower tribunal had previously ruled in favor of the tax agency regarding a specific fiscal matter. Consequently, the judgment declared the proceedings terminated and ordered the parties to share the litigation costs equally.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; When a party withdraws the appeal with the opposing party's consent, the cassation judgment must declare the proceedings extinguished and allocate costs between the parties.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings costs sharing tax administration cassation procedure imposta annuale contenzioso tributario procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
– Il ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso,con accettazione congiunta della controricorrente.Ai sensi dell’art. 391 c.p.c. deve disporsi l’estinzione delgiudizio.2.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
– Le spese del giudizio vanno interamente compensate trale parti.Non ricorrono i presupposti del versamento di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R.
art. 391 c.p
– Il ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso,con accettazione congiunta della controricorrente.Ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10140/2020
Cass. n. 19071/2018
Cass. n. 19071/2018). P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e compensa tra le parti lespese del giudizio.Così deciso in Roma il 14 aprile 2026.La PresidenteAngelina Maria Perrino
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Testo completo

o tempore, rappresentata edifesa dall'avvocato Maria Cristina Calamani unitamenteall’avvocato Paola Pisani;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delVeneto n. 1481/2021, depositata il 3 dicembre 2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14aprile 2026 dal Consigliere Gianluca Grasso.Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto ProcuratoreGenerale Alberto Michele Cisterna, che ha concluso per l’estinzionedel processo a seguito di rinuncia.Numero registro generale 15346/2022Numero sezionale 3068/2026Numero di raccolta generale 10711/2026Data pubblicazione 22/04/2026Udito l’avv. dello Stato che ha concluso per l’estinzione delprocesso a seguito di rinuncia.1.

– Con ricorso in data 1 giugno 2022, la ricorrenteimpugnava la sentenza n. 1481/2021 emessa dalla Commissionetributaria regionale del Veneto, depositata il 3 dicembre 2021.L'agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.La Procura generale ha depositato una requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso,con accettazione congiunta della controricorrente.Ai sensi dell’art. 391 c.p.c. deve disporsi l’estinzione delgiudizio.2. – Le spese del giudizio vanno interamente compensate trale parti.Non ricorrono i presupposti del versamento di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di misura la cuinatura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogniestensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto,inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n.10140/2020;

Cass. n. 19071/2018). P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e compensa tra le parti lespese del giudizio.Così deciso in Roma il 14 aprile 2026.La PresidenteAngelina Maria Perrino