Cassation court dismisses appeal due to automatic statutory annulment of tax debt titles creating lack of interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by the Tax Agency inadmissible due to a subsequent lack of interest. The appellant sought to annul a seizure notice based on unpaid tax debts, but these underlying debt titles were automatically annulled by specific legislative provisions. Consequently, the court ruled that the legal basis for the enforcement action no longer existed, rendering the appeal moot.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 D.L. 119/2018; Art. 4 D.L. 41/2021: When tax debt titles are automatically annulled by law, the subsequent enforcement proceedings lose their legal basis, resulting in a lack of interest for the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
sona del Presidente elegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. Francesco Piselli del foro di Rieti giusta procuraspeciale in atti– ricorrente –CONTROILLUMINATI ANTONELLA-intimata–avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionaledel Lazio, Sez. 14, n. 4088/2016, depositata il 23.6.2016, nonnotificata;udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 24.9.2025dal consigliere Maria Clara SALI;RILEVATO CHE:Numero registro generale 303/2017Numero sezionale 6470/2025Numero di raccolta generale 10709/20261.Illuminati Antonella impugnava il preavviso di fermoData pubblicazione 22/04/2026amministrativo notificatole da Equitalia Sud c.p.a., derivanteda due cartelle di pagamento, n. 0972009027832846000 e n.09720100302495918001, asseritamente mai notificate,chiedendone l’annullamento.2.
La C.T.P. di Roma accoglieva il ricorso.3. La C.T.R. del Lazio dichiarava inammissibile l’appelloproposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, in quantonotificato al precedente domiciliatario della parte contribuentela quale, nelle more del giudizio di primo grado, avevadepositato in udienza la nomina di nuovo difensore, conelezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo.4. Avverso la precitata sentenza ha proposto ricorso percassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossione, affidato aquattro motivi.6. Illuminati Angela è rimasta intimata.7.
E’ stata fissata l’adunanza camerale del 24.9.2025.8. In data 17.7.2025 l’Agenzia delle Entrate Riscossione,subentrata ad Equitalia Servizi Riscossione s.p.a., hadepositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..CONSIDERATO CHE:1. Premessi i motivi di ricorso, da intendersi qui integralmenterichiamati e trascritti, va dato atto che L’Agenzia delle EntrateRiscossione, nella memoria ex art. 380 bis c.p.c. in atti, hachiesto modificarsi le conclusioni del ricorso, affermando dinon avere più interesse alla definizione del giudizio, in quanto icarichi iscritti a ruolo di cui alle due cartelle di pagamentosottese al preavviso di fermo, atto impugnato, sono stateoggetto di annullamento automatico, ai sensi, rispettivamente,2 di 4Numero registro generale 303/2017Numero sezionale 6470/2025dell’art. 4 del d.l. 119/2018, convertito in L. n. 136/2018 eNumero di raccolta generale 10709/2026dell’art. 4 del D.L. 41/2021, convertito con modificazionDia tai npu bblicazione 22/04/2026legge n. 69/2021;2.
La prima disposizione, che trova applicazione in relazionealla cartella di pagamento n. 0972009027832846, prevede lostralcio ex lege dei debiti tributari che non superano l'importodi € 1.000,00, affidati agli agenti di riscossione nel periodocompreso tra il 2000 e il 2010. La seconda disposizione, chetrova applicazione in relazione alla cartella di pagamento n.09720100302495918001, stabilisce, al comma 4,l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuoalla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo dicapitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossionedal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;3.
L’annullamento opera automaticamente, senza necessità dipresentazione di istanza di annullamento da parte delcontribuente.4. Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere pertantodichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza diinteresse, stante l’intervenuto annullamento ex lege dei titoliesecutivi sottesi all’atto impugnato.5. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzionedell’intimata.6. Vertendosi in ipotesi di inammissibilità per sopravvenutacarenza di interesse, derivante da annullamento ex lege deicarichi iscritti a ruolo, non sussistono i presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato dell'art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002.3 di 4Numero registro generale 303/2017Numero sezionale 6470/2025Numero di raccolta generale 10709/2026 P.Q.MData pubblicazione 22/04/2026La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenutacarenza di interesse.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24.9.2025.Il Presidente(Valentino Lenoci)4 di 4