Decreto — n. 10693/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAsentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-controIsaiv Societa' Agricola Arl in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Falvo d'Ursounitamente all’avvocato Carla Petrangeli-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazion.3423/2018 depositata il 23/05/2018Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 10693/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
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sentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-controIsaiv Societa' Agricola Arl in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Falvo d'Ursounitamente all’avvocato Carla Petrangeli-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazion.3423/2018 depositata il 23/05/2018Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 1045/2019Numero sezionale 923/2026Numero di raccolta generale 10693/2026Data pubblicazione 22/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leggeCosì deciso in Roma, il 15/04/2026Milena Balsamo