Cassation court quashes appeal judgment for apparent lack of reasoning regarding tax assessment facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the appeal judgment against a tax assessment due to its apparent lack of reasoning. The tax authority argued the lower court failed to explain why the Guardia di Finanza's evidence was insufficient or how specific costs were handled. The court ruled that a judgment must substantively address factual disputes rather than merely stating conclusions without justification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.; Art. 118 disp. att. c.p.c.; Art. 360 comma 1 n. 1 c.p.c.: A judgment is void if it contains only apparent reasoning and fails to explain the factual and legal grounds for its decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –controNight and Day s.r.l., sottoposta a misura di prevenzione, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtùdi autorizzazione del giudice delegato e di procura speciale a margineNumero registro generale 27748/2017Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 10655/2026Data pubblicazione 22/04/2026del controricorso, dall’Avv. Giorgio Sagliocco, con domicilio digitale in– controricorrente –Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEDELLA CAMPANIA, n. 4126/2017, depositata in data 5/5/2017;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.
AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026;La controversia ha origine dall’impugnazione dell’avviso diaccertamento relativo all’anno d’imposta 2011 da partedell’amministratore giudiziario della società Night and Day s.r.l. (d’orain avanti, anche “la contribuente”), avviso con cui era stato accertatoa carico della società un maggior ricavo d’impresa pari ad euro323.027, un maggior valore della produzione ai fini Irap pari ad euro169.927, una maggiore imposta Iva pari ad euro 79.840.La C.T.P. di Caserta accolse in parte le doglianze della contribuente.La sentenza di primo grado fu appellata sia dall’ufficio che dalla società.La C.T.R. territoriale rigettò l’appello dell’ufficio ed accolse in partel’appello della società.Contro la sentenza d’appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso percassazione, affidato a un solo motivo.Resiste la contribuente con controricorso.Ragioni della decisione1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza permotivazione apparente, in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del1992 e dell’art. 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, commar.g. n. 27748/2017 a.c. 17/2/2026 2Cons. est.
Angelo NapolitanoNumero registro generale 27748/2017Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 10655/2026Data pubblicazione 22/04/20261, nn. 3 o 4 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate si duole che la sentenza diappello sia del tutto carente di motivazione.1.1. Il motivo è fondato.La sentenza impugnata contiene una motivazione meramenteapparente.Non spiega i motivi per i quali “l’ufficio non riesce a dimostrare il proprioassunto”.Non spiega in quale parte il pvc della Guardia di Finanza smentirebbele ragioni della ripresa fiscale della plusvalenza da cessione del terrenooperata dalla società contribuente.Non spiega i motivi dell’accoglimento parziale dell’appello propostodalla società, omettendo di indicare quali ulteriori costi dovrebberoessere dedotti dalla base imponibile, se tali costi erano statieffettivamente sostenuti e se essi non potevano già dirsi ricompresinella deduzione forfettaria riconosciuta dall’ufficio.2.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa,anche per le spese, alla CGT-2 della Campania, in diversacomposizione. P.Q.MAccoglie il ricorso.Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, indiversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026.Il Presidente(Marcello Maria Fracanzani)r.g. n. 27748/2017 a.c. 17/2/2026 3Cons. est. Angelo Napolitano