Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10644/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows taxpayer appeal against land registry notice for lack of proper motivation regarding site inspection findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10644/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the taxpayers' appeal against the Regional Tax Court's decision, which had previously rejected their challenge to a land registry notice. The taxpayers argued that the notice was inadequately motivated because it relied on site inspection and technical report findings that were not cited within the notice itself. The court held that the lower court erred by attributing valid motivation to elements external to the notice, thereby annulling the decision and accepting the original taxpayer's claim in the merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, para. 1, no. 3 of the Code of Civil Procedure; Art. 3 of Law 241/1990; Art. 7 of Law 212/2000: A tax assessment notice is legally flawed if it relies on factual findings or technical reports not explicitly cited within the notice itself, requiring the court to annul the decision rather than merely remand the case.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax assessment notice lack of motivation site inspection findings land registry dispute Code of Civil Procedure taxpayer appeal annulment with remand impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, para. 1, no. 3 of the Code of Civil Procedure
384,secondo comma, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 3 of Law 241/1990
Con il primo motivo i ricorrenti prospettano violazione dell’art. 384,secondo comma, in relazione all’art.
Art. 7 of Law 212/2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 5, 07/12/2020, n. 27976
Cass. Sez. 3, 15/06/2023, n. 17240
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

i avvocati Matteo Panni, Giorgio Morotti-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t.-intimata-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. Lombardia, sez. dist. di Brescia n.3158/2021 depositata il 06/09/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dal ConsigliereAngelo Matteo Socci.1. Con la sentenza in epigrafe indicata, in sede di rinvio per annullamentocon la decisione della Cassazione n.12425 del 2018, la CTR ha rigettatol’appello dei contribuenti avverso la sentenza di primo grado che avevarespinto il loro originario ricorso avverso avviso di accertamento catastale;2. ricorrono per cassazione i contribuenti con tre motivi di ricorso;3. l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.Numero registro generale 6617/2022Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 10644/2026Data pubblicazione 22/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo posta all’ufficioperiferico e deve ritenersi validamente notificato («In tema di conteziosotributario, la notifica del ricorso per cassazione può essere effettuata dalcontribuente, alternativamente, tanto presso la sede centrale dell'Agenziadelle Entrate, quanto presso i suoi uffici periferici, considerati sia il carattereunitario dell'Ufficio, sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale,che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità, sia il carattereimpugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di partenecessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato»Cass.

Sez. 5, 07/12/2020, n. 27976, Rv. 659819 - 01).2. Il ricorso risulta fondato nel primo e secondo motivo, assorbito ilterzo (vizio di motivazione della sentenza); deve quindi accogliersi con ladecisione nel merito da parte della Cassazione non essendo necessariulteriori accertamenti di merito, di accoglimento dell’originario ricorso delcontribuente.2.

1. Le spese di tutti i gradi del giudizio possono compensarsi, inquanto dal contraddittorio in sede di sopralluogo erano emerse delledifformità dalla Docfa (in particolare la diversa destinazione d’uso di alcunilocali, palestra, con sauna e bagno turco, soppalco), delle quali ilcontribuente era a conoscenza.3. Con il primo motivo i ricorrenti prospettano violazione dell’art. 384,secondo comma, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ., per mancata uniformazione al principio di diritto espresso dallaCassazione con l’ordinanza di annullamento con rinvio.Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano la violazione di legge(art. 3, l. 241 del 1990 e 7, l. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ.) sulla ritenuta motivazione dell’avviso diaccertamento.I motivi si trattano congiuntamente in relazione alla connessone logica.Essi sono fondati.Numero registro generale 6617/2022Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 10644/2026La citata ordinanza della Cassazione ha annullato la precedenteData pubblicazione 22/04/2026decisione della CTR con rinvio, in quanto la sentenza aveva ritenutomotivato l’avviso di accertamento in relazione al sopralluogo che non eracitato nell’avviso stesso.

Se la Corte avesse ritenuto immotivato l’avviso diaccertamento in maniera assoluta avrebbe dovuto cassare la decisionesenza rinvio. La Cassazione invece ha rimesso al giudizio della CTR la nuovadecisione sulla motivazione dell’avviso di accertamento.Infatti, l’ordinanza della Cassazione n. 12425 del 2018 ha annullato lasentenza per vizio della motivazione, non per violazione di legge («I limitidei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenzadi annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazionedi norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisividella controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi,il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384,comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza dicassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazionedei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo puòvalutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altrifatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia daemettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, dellepreclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la "potestasiudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione delprincipio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti giàacquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentitain base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nelrispetto delle preclusioni e decadenze pregresse.

» Cass. Sez. 3,15/06/2023, n. 17240, Rv. 667851 - 01).Tuttavia, la decisione di annullamento della Cassazione evidenziava chesia l’esito del sopralluogo sia la nota tecnica, trasmessa alle parti, non eranomenzionati nell’avviso (“Tali principi non risultano correttamente applicatidalla CTR laddove ha rigettato le censure in ordine alla motivazionedell’avviso di accertamento, facendo riferimento alle risultanze del verbaleNumero registro generale 6617/2022Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 10644/2026Data pubblicazione 22/04/2026di sopralluogo del 25/06/2014, risultanze non menzionate nell’avviso diaccertamento”).La sentenza oggi impugnata reitera lo stesso vizio in quanto attribuiscevalenza di adeguata motivazione degli avvisi (allegati e trascritti) adelementi (sopralluogo e nota tecnica) a questi esterni, neanche menzionatinegli avvisi.

Inoltre, l’Agenzia delle entrate aveva modificato alcuni dati difatto della Docfa (in particolare la diversa destinazione d’uso di alcuni locali,palestra, con sauna e bagno turco, soppalco), tali da richiedere unamotivazione specifica. P.Q.MAccoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo, cassala sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorsodel contribuente;spese compensate interamente.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/02/2026,tenutasi da remoto .Il PresidenteGiacomo Maria Stalla