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Ordinanza — n. 10631/2026 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax authority appeal, quashing lower court ruling on payment notice validity and interest calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10631/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision, quashing the lower judgment in part. The authority argued that payment notices were invalid due to lack of motivation and interest details, while the taxpayer contended these omissions violated procedural requirements. The court ruled that notices are valid if they reference prior documents and that interest calculations are mathematical exercises requiring no specific motivation.

Regesto Legislator

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Art. 50, comma 2 e 3, d.P.R. 602/1973; Art. 30, d.P.R. 602/1973; Art. 3, L. 241/1990: Payment notices remain valid if they reference prior acts, and subsequent interest calculations do not require specific motivation as they are mathematical determinations.

Parole chiave

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tax payment notice validity procedural motivation requirements interest calculation formalities tax collection enforcement administrative appeal procedure nullity of tax acts regional tax commission divieto di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 50, comma 2 e 3, d.P.R. 602/1973
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «L'avviso diintimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsial contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R.
Art. 30, d.P.R. 602/1973
civ., violazione dell’art. 30 deld.P.R.
Art. 3, L. 241/1990
19 e 21 del d.lgs. 31dicembre 1992, n.
Art. 7, L. 212/2000
Art. 17, d.lgs. 112/1999
602 del 1973 e dell’art. 17 del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28689 del 09/11/2018
602del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto inconformità al modello approvato con decreto del Ministerodell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione facciariferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata»(Cass. n. 28689 del 09/11/2018; Cass.
Cass. n. 10692 del 19/04/2024
28689 del 09/11/2018; Cass. n. 10692 del 19/04/2024).1.3.
Cass. n. 27504 del 23/10/2024
241 del 1990» (Cass. n. 27504 del 23/10/2024).3.2.
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Testo completo

AVVOCATURA GENERALEDELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende-ricorrente-controDI VENDRA ALBERTO-intimato-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LIGURIA n. 825/01/18depositata il 20/06/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dalConsigliere GIACOMO MARIA NONNO.1. Con la sentenza n. 825/01/18 del 20/06/2018, la Commissionetributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) accoglieva l’appelloproposto da Alberto Di Vendra avverso la sentenza n. 924/05/16 dellaCommissione tributaria provinciale di Genova (di seguito CTP), cheNumero registro generale 3808/2019Numero sezionale 6961/2025Numero di raccolta generale 10631/2026Data pubblicazione 22/04/2026aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente nei confronti diquattro intimazioni di pagamento concernenti altrettante cartelle dipagamento relative a tributi erariali e altro.1.1. La CTR accoglieva l’appello di Alberto Di Vendra evidenziandoche:

a) le intimazioni di pagamento, alle quali non erano stateallegate le cartelle di pagamento, erano prive della necessariamotivazione;

b) le intimazioni di pagamento erano altresì privedell’indicazione degli interessi.2. L’Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito AER),subentrata ad Equitalia Riscossione s.p.a., impugnava la sentenzadella CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.3. Il sig. Di Vendra restava intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso AER deduce violazione dell’art.50, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere laCTR erroneamente ritenuto che la mancata allegazione della cartelladi pagamento notificata integri un vizio di nullità dell’intimazione dipagamento per carenza di motivazione.1.1.

Il motivo è fondato.1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «L'avviso diintimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsial contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto inconformità al modello approvato con decreto del Ministerodell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione facciariferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata»(Cass. n. 28689 del 09/11/2018; Cass. n. 10692 del 19/04/2024).1.3. Nel caso di specie la CTR non si è attenuta al superioreprincipio di diritto, atteso che, sebbene abbia dato atto della mancata2 di 4Numero registro generale 3808/2019Numero sezionale 6961/2025Numero di raccolta generale 10631/2026Data pubblicazione 22/04/2026contestazione in ordine alla regolare notificazione delle cartelle dipagamento, costituenti atti presupposti, ha erroneamente ritenuto lanullità delle intimazioni di pagamento successive per difetto dimotivazione.2.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 30 deld.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 17 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112,evidenziando che, con riferimento ad interessi e aggio, non vi sarebbealcun onere di motivazione da parte dell’Agente della riscossione,trattandosi di obbligazioni la cui misura sarebbe fissata dalla legge.2.1. Con il terzo motivo di ricorso – proposto in via subordinata alsecondo motivo – si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, per non avere la CTR ritenuto inammissibili lecontestazioni concernenti gli interessi e l’aggio con riferimento alperiodo antecedente alla notificazione delle cartelle di pagamento.3.

Il secondo motivo è fondato mentre il terzo motivo restaassorbito.3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «L'intimazione dipagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia giàdeterminato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi altributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degliinteressi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'attoimpositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazionedell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfal'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 edall'art. 3 della l. n. 241 del 1990» (Cass. n. 27504 del 23/10/2024).3.2.

Come in precedenza precisato, le cartelle di pagamento sonostate regolarmente notificate al contribuente e con esse sono statiindicati specificamente gli importi dovuti a titolo di tributi, sanzioni e3 di 4Numero registro generale 3808/2019Numero sezionale 6961/2025Numero di raccolta generale 10631/2026Data pubblicazione 22/04/2026interessi, oltre che dei compensi di riscossione. Ne consegue che ilcomputo degli accessori maturati successivamente alla notificazionedella cartella di pagamento, predeterminati per legge, si risolve in unmero calcolo matematico.3.3.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata anche in partequa.4. In conclusione, vanno accolti i primi due motivi di ricorso,assorbito il terzo; la sentenza impugnata va cassata in relazione aimotivi accolti e, non essendovi ulteriori questioni di fatto daesaminare, la causa va decisa nel merito, con il rigetto dell’originarioricorso del contribuente, il quale va, altresì, condannato al pagamentodelle spese dell’intero giudizio, liquidate come in dispositivo avutoconto di un valore dichiarato della lite di euro 43.646,84. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito ilterzo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettal’originario ricorso dell’intimato; condanna l’intimato al pagamento, infavore della ricorrente, delle spese dell’intero giudizio, che liquida percompensi in euro 4.300,00 con riferimento al procedimento dilegittimità, euro 5.000,00, con riferimento al procedimento di appello,e in euro 4.000,00 con riferimento al procedimento di primo grado,oltre alle spese di prenotazione a debito per ciascun procedimento.Così deciso in Roma, il 17/10/2025.Il PresidenteLUCIO LUCIOTTI4 di 4