Court dismisses taxpayer's appeal against tax notice extract due to procedural time bar and lack of exceptional grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Second Instance Tax Court's decision that had allowed the taxpayer's appeal against a tax notice extract. The taxpayer argued the extract was invalid due to improper notification, but the Court found the appeal inadmissible because the statutory time limit for challenging such extracts had expired. Consequently, the Court declared the original recourse inadmissible and ordered the litigation costs to be shared equally between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12, comma 4 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; Art. 60, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: The appeal against a tax notice extract is inadmissible if the statutory time limit has expired and no exceptional circumstances justifying the delay are proven.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CATURA GENERALE DELLOSTATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende-ricorrente-controDE ANGELIS MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliata in APRILIA,VIA ALDO MORO 41F INT. 36, presso lo studio dell’avvocato DE MEOSONIA (DMESNO72A66C740P), che la rappresenta e difende-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADOLAZIO n. 4774/18/24 depositata il 18/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dalConsigliere GIACOMO MARIA NONNO.1. Con la sentenza n. 4774/18/24 del 18/07/2024, la Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio (di seguito CGT2)Numero registro generale 1027/2025Numero sezionale 6967/2025Numero di raccolta generale 10628/2026Data pubblicazione 22/04/2026accoglieva l’appello proposto da Maria Cristina De Angelis avverso lasentenza n. 658/05/21 della Commissione tributaria provinciale diLatina (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dallacontribuente nei confronti dell’estratto di ruolo ricevuto in data22/04/2020, della cartella n. 05720180022872086000 e dell’avviso direcupero sottostante, concernente IVA relativa all’anno d’imposta2006.1.1.
Come emerge dalla sentenza impugnata, la sig.ra De Angelisveniva a conoscenza della cartella di pagamento e dell’atto direcupero IVA a seguito di accesso agli atti presso l’Agenzia delleentrate - Riscossione, così ottenendo la consegna dell’estratto diruolo, impugnato unitamente ai menzionati atti.1.2. La CGT2 accoglieva l’appello di Maria Cristina De Angelisevidenziando che la notificazione effettuata ai sensi dell’art. 60, lett.e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 era illegittima, in ragionedella mancata documentazione delle ricerche effettuate da parte delmesso notificatore.2.
L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) impugnava la sentenzadella CGT2 con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.3. La sig.ra De Angelis resisteva con controricorso e depositavamemoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONECome si evince chiaramente, oltre che dalla sentenza impugnata,anche dal controricorso (si veda, in particolare, pag. 2: «Con ricorsodepositato (…) impugnava (…) l’estratto di ruolo trasmessodall’Agenzia delle Entrate»), la sig.ra De Angelis ha proposto ricorsoavverso l’estratto di ruolo, assumendo la mancata notificazione dellacartella di pagamento in detto estratto indicata e del prodromicoavviso di accertamento.2 di 3Numero registro generale 1027/2025Numero sezionale 6967/2025Numero di raccolta generale 10628/2026Data pubblicazione 22/04/20261.1.
Orbene, l’estratto di ruolo non avrebbe potuto essereimpugnato dalla ricorrente in ragione del divieto previsto dall’art. 12,comma 4 bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdottodall'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con modif. nellal. 17 dicembre 2021, n. 215), applicabile, secondo la giurisprudenzadi questa Corte, ai processi pendenti (cfr. Cass. S.U. n. 26283 del06/09/2022) e dichiarato legittimo dalla Corte costituzionale con lasentenza n. 190 del 2023.1.2. La contribuente, peraltro, non ha nemmeno indicato lasussistenza di alcuna delle ragioni eccezionali, previste dalla legge,per le quali è tuttora possibile procedere all’impugnazionedell’estratto di ruolo.1.3.
Ne consegue che, pronunciando sul ricorso, la sentenzaimpugnata va cassata senza rinvio in ragione dell’inammissibilità delricorso originario proposto dalla contribuente e senza necessità diesaminare il motivo di ricorso proposto da AE.L’applicazione di una disposizione di legge sopravvenuta allaintroduzione del presente procedimento giustifica l’integralecompensazione tra le parti delle spese di lite, ivi comprese quellerelative ai gradi di merito. P.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenzaimpugnata, dichiarando inammissibile l’originario ricorso propostodalla ricorrente; dichiara compensate tra le parti le spese dell’interogiudizio.Così deciso in Roma, il 17/10/2025.Il PresidenteLUCIO LUCIOTTI3 di 3