Cassation court allows tax authority to verify income discrepancies over two non-consecutive years despite one year's statute of limitations expiry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax authority's appeal, quashing the Regional Tax Commission's decision that barred the use of a lapsed tax year for synthetic income verification. The authority argued that Article 38 of the Income Tax Law permits checking discrepancies across two years regardless of individual limitation periods, while the lower court had incorrectly restricted this to years still subject to enforcement. The court ruled that the statutory text and established case law support using a prior year's data to validate a current year's declaration even if that prior year is no longer independently enforceable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/73; Art. 43, d.P.R. n. 600/73: The tax authority may verify income discrepancies for synthetic assessment over two non-consecutive years, even if the earlier year's limitation period has expired, provided the act contains the necessary justification for the cross-year comparison.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
pore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato– ricorrente –CONTROSALA ANTONELLA-intimata –avverso la sentenza n. 779/6/2021 della Commissione tributaria regionaledell’Emilia Romagna, depositata in data 31.5.2021, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere Maria Clara Sali all’adunanzacamerale del 3.3.2026;Numero registro generale 601/2022Numero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 10551/2026Data pubblicazione 21/04/20261. L’Agenzia delle Entrate, previo invito, notificava a Sala Antonella l’avviso diaccertamento n. THH014O02272/2013, con il quale rettificava il redditodichiarato per l’anno di imposta 2008, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e ss.del d.P.R. n. 600/73, accertando un maggior reddito pari ed euro78.008,97, sulla base di indici di capacità contributiva (spese per elementicerti, spese per investimenti).2.
La Commissione tributaria provinciale di Modena, adita dalla contribuente,accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando il reddito imponibile ineuro 50.882,00, in quanto riteneva che la contribuente avesse dimostratoentrate extra reddituali per euro 19.126,84.3. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna (d’ora in poiC.T.R.), adita dalla contribuente, accoglieva l’appello ed annullavaintegralmente l’atto impositivo, ritenendo che lo scostamento del redditorispetto al biennio precedente riguardava l’anno di imposta 2007, per ilquale l’A.F. era decaduta dal potere di accertamento, con la conseguenzache il reddito di tale anno non poteva essere utilizzato per effettuarel’accertamento sintetico del reddito dell’anno 2008.4.
L’Agenzia delle Entrate propone tempestivo ricorso per cassazione affidatoad un unico articolato motivo.5. Sala Antonella è rimasta intimata.6. E stata fissata l'adunanza camerale del 3.3.2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo ed unico motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazionedell’art. 38, comma 4, 42 e 43 del d.p.r. n. 600/73, in relazione all’art. 360c.p.c., comma 1, n. 3 c.p.c., l’Agenzia delle Entrate assume che la C.T.R.abbia deciso la causa, contravvenendo alla regola prevista dall’art. 38 delNumero registro generale 601/2022Numero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 10551/2026Data pubblicazione 21/04/2026d.p.r. citato in rubrica, che fa riferimento al reddito complessivo nettoaccertabile che si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato perdue o più periodi di imposta.
L’A.F. può dunque verificare lo scostamentoper almeno due anni anche non consecutivi, a prescindere dal fatto che ilperiodo di imposta diverso da quello accertato e preso a riferimento dellaverifica dello scostamento non possa più formare oggetto di autonomoaccertamento per intervenuta decadenza ex art. 43 d.p.r. n. 600/73, comeda costante orientamento di legittimità. L’accertamento avrebbe pertantodovuto essere confermato, con accoglimento del motivo di gravameincidentale, riprodotto nell’odierno ricorso in ossequio al principio diautosufficienza, rimasto assorbito, avente ad oggetto la quota di spese chela C.T.P. aveva ritenuto adeguatamente giustificate.1.1.
Il motivo è fondato.1.2. Questa Corte ha ripetutamente affermato la legittimitàdell'accertamento sintetico operato facendo riferimento, ai fini delloscostamento, anche ad altra annualità per la quale era intervenuta ladecadenza dal potere impositivo (ex plurimis, Cass. n. 315/2018, Cass.28171/2017, Cass. 24324/2019), sulla scia dei principi fissati da Cass. n.26541 del 05/11/2008, secondo cui ai fini dell'accertamento sintetico dicui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'Ufficio non è tenuto aprocedere all'accertamento contestualmente per due o più periodid'imposta per i quali ritenga che la dichiarazione non sia congrua, tuttaviail relativo atto deve contenere, per un determinato anno d'imposta, la pursommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione siritiene incongrua anche per altri periodi d'imposta, così da legittimarel'accertamento sintetico .1.3.
Appare, pertanto, in contrasto con i suddetti principi, il ritenere, daparte della CTR, che l’anno di imposta 2007 non fosse utilizzabile perNumero registro generale 601/2022Numero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 10551/2026Data pubblicazione 21/04/2026verificare lo scostamento del reddito, in quanto per tale anno di impostal’A.F. era decaduta dal potere accertativo ex art. 43 del d.p.r. n. 600/73.1.4. Di conseguenza, il giudice del rinvio dovrà altresì esaminare l’appelloincidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate ed in particolare la censuraall’operato del giudice di primo grado in merito alle entrate extra redditualiritenute dimostrate dalla contribuente (di cui a pagina 15 dellecontrodeduzioni in appello dell’Agenzia delle Entrate).2.
In accoglimento del ricorso, la sentenza va pertanto cassata, con rinvioalla Corte di giustizia di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversacomposizione, per un nuovo e motivato esame, oltre che per provvederealla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione,per un nuovo e motivato esame, oltre che per provvedere alla liquidazionedelle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.3.2026.Il Presidente(Andreina Giudicepietro)