Italian Supreme Court corrects a prior order's clerical error regarding litigation costs allocation to the opposing agency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court granted the request to correct a clerical error in a previous ruling regarding litigation costs. The Sve Group S.r.l. argued that their lawyer had explicitly requested the tax agency pay the costs, but the prior order omitted this instruction. The court found the omission to be a material error and ordered the correction to reflect the lawyer's actual request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.c.; Art. 288 c.p.c.: A prior judgment containing a material error regarding the allocation of litigation costs must be corrected to reflect the actual request made by the parties, overriding general administrative rules on cost distribution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ppresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocatoCarmine Paudice (c.f. PDCCMN55D07F839E);- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001);- intimata -avente ad oggetto la correzione di errore materiale che si assumecontenuto nell’ordinanza della Corte di cassazione n. 31453/2025depositata il 2/12/2025 a definizione del ricorso iscritto al n. 129/2016r.g., proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della Sve GroupS.r.l..Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/4/2026 dalConsigliere Giovanni Galasso.Numero registro generale 25520/2025Numero sezionale 3129/2026Numero di raccolta generale 10548/2026Data pubblicazione 21/04/2026Con ricorso depositato il 18/12/2015 la Sve Group S.r.l. ha chiesto lacorrezione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 31453/2025,con la quale questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delleEntrate nei confronti della società ed ha condannato l’Amministrazione alpagamento delle spese di lite, senza disporre la distrazione delle stesse infavore del difensore della Sve Group S.r.l., Avv.
Carmine Paudice, sebbenequest’ultimo l’avesse espressamente richiesta nel controricorso.L’Agenzia delle Entrate non ha depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONEL’istanza va accolta – essendo pacifico che quello lamentato costituisceerrore materiale (Cass. Sez. U. 16037/2010) - in quanto effettivamentenel controricorso, a pagina 17, nell’ultimo rigo delle conclusioni, l’Avv.Carmine Paudice, difensore della Sve Group S.r.l., aveva chiesto lacondanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite «conNon occorre provvedere sulle spese, in quanto il presente procedimentoha natura sostanzialmente amministrativa e, dunque, non è ravvisabile lasoccombenza (Cass.
Sez. U. 29432/2024). P.Q.MLa Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenutonell’ordinanza n. 31453/2025, nel senso che all’ultimo rigo del dispositivo,dopo le parole «e agli accessori di legge» deve aggiungersi: «conDispone che la Cancelleria provveda agli adempimenti di cui agli artt. 288,comma 2°, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies, comma 5°, disp. att.c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/4/2026.La PresidenteAngelina-Maria Perrino