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Ordinanza Interlocutoria — n. 10547/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court regarding bank investigation authorization validity and pending EU Court ruling.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10547/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court remanded the tax dispute to a new hearing due to a pending European Court of Human Rights decision on bank investigation authorizations. The taxpayers argued that bank account investigations on themselves and their spouses required a specific, motivated authorization, which was allegedly missing from the tax authority's acts. The Court noted the relevance of the ongoing CEDU case (Italgomme) and deemed it necessary to wait for its final judgment before ruling on the admissibility of the investigation evidence.

Regesto Legislator

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Art. 39 lett. D) ed L) del Dpr n. 600 del 1973; When the admissibility of bank investigation evidence depends on a pending European Court of Human Rights ruling regarding the necessity of a motivated authorization, the domestic court must remand the case to await the final judgment.

Parole chiave

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bank investigation authorization tax audit evidence spousal accounts CEDU pending ruling remand to new hearing procedural admissibility tax authority powers

Disposizioni normative citate

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Art. 39 lett. D) ed L) del Dpr n. 600 del 1973
3, c.p.c, i ricorrenti censurano la violazionedell’art. 39, lett.
Art. 7 del D.Lgs. n. 212 del 2000
dellasentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 7 del D.Lgs.n.
Art. 42 del Dpr n. 600 del 1973
Statuto del contribuente), dell’art. 42 del Dpr n.
Art. 54 del Dpr n. 633 del 1972
600Numero registro generale 22213/2020Numero sezionale 604/2026Numero di raccolta generale 10547/2026Data pubblicazione 21/04/2026del 1973 e dell’art. 54 del Dpr n.
Art. 112 e 119 c.p.c.
Art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997
3, c.p.c., i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 12del D.Lgs.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Mediante il terzo strumento di impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., i contribuenti criticano laviolazione degli artt.

Giurisprudenza citata

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CEDU, caso Italgomme, Prima sezione, ricorsi n. 36617/18 e altri 12

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Testo completo

ore, con i soci Barrasso Michele e BarrassoMario, tutti rappresentati e difesi, in virtù di procure speciali stese su attiallegati, dall’Avv. Teodoro Reppucci del Foro di Avellino, che ha indicatorecapito Pec;- ricorrenti -controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente -avversola sentenza n. 8479, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Campania, sezione staccata di Salerno, il 14.10.2019, epubblicata il 12.11.2019;ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;la Corte osserva:Numero registro generale 22213/2020Numero sezionale 604/2026Numero di raccolta generale 10547/2026Data pubblicazione 21/04/20261.

A seguito di verifiche fiscali estese a più anni d’imposta, eseguitedalla Guardia di Finanza e concluse con Processo Verbale di Costatazione,l’Agenzia delle Entrate notificava alla Barrasso Snc cinque avvisi diaccertamento, contestando la percezione di un maggior reddito nondichiarato per un valore complessivo prossimo ai venti milioni di Euro,conseguendone maggiori imposte per i tributi dell’Iva e dell’Irap conriferimento agli anni dal 2009 al 2013. In relazione agli stessi anni eranonotificati ai soci, Barrasso Michele e Barrasso Mario, gli avvisi diaccertamento attinenti al maggior reddito di partecipazione ritenutoconseguito ai fini Irpef.2.

Società e soci impugnavano gli atti impositivi innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Avellino che riuniva i ricorsi relativiagli anni dal 2009 al 2012 e, in separato giudizio, quelli relativi all’anno2013. Ritenute infondate le difese dei contribuenti, la CTP respingeva iricorsi.3. I contribuenti spiegavano appello avverso la decisione sfavorevoleconseguita dai giudici di primo grado, innanzi alla Commissione TributariaRegionale della Campania, sezione staccata di Salerno che, riuniti tutti iricorsi, li accoglieva parzialmente, con riferimento al tributo dell’Irap, inrelazione al quale non poteva applicarsi il raddoppio dei termini diaccertamento in conseguenza del riscontro di fatti aventi rilevanza penale.4.

Hanno proposto ricorso per cassazione la società ed i soci,affidandosi a quattro motivi di impugnazione. Resiste mediantecontroricorso l’Agenzia delle Entrate.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., i contribuenti contestano la ‘nullità’ (ric., p.

12) dellasentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 7 del D.Lgs.n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), dell’art. 42 del Dpr n. 600Numero registro generale 22213/2020Numero sezionale 604/2026Numero di raccolta generale 10547/2026Data pubblicazione 21/04/2026del 1973 e dell’art. 54 del Dpr n. 633 del 1972, per avere la CTRerroneamente ritenuto correttamente motivato l’avviso di accertamento,sebbene risultasse motivato per relationem con riferimento al PVC, cheperò non risultava allegato, e comunque per non avere la CTR riscontratoche l’Ufficio non ha espresso alcuna autonoma valutazione nell’avviso diaccertamento, limitandosi a richiamare il PVC.2.

Mediante il terzo strumento di impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., i contribuenti criticano laviolazione degli artt. 112 e 119 c.p.c., a causa dell’omessa pronuncia dellaCTR su specifiche domande relative alla violazione dei principi dellacapacità contributiva e della ragionevolezza dell’obbligazione tributaria.3. Con il quarto motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 12del D.Lgs. n. 472 del 1997, per non avere il giudice del gravame rilevatoche, pur avendo l’Ufficio correttamente applicato il cumulo in materia disanzioni, negli avvisi di accertamento relativi all’anno 2013 “richiede inpagamento vari importi che non sono di facile comprensione” (ric., p. 21).4.

Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c, i ricorrenti censurano la violazionedell’art. 39, lett. D) ed L) del Dpr n. 600 del 1973, perché lo svolgimentodelle indagini bancarie sui conti dei soci, ed a maggior ragione dei lorofamiliari, deve essere autorizzata, con atto motivato, e l’atto autorizzatorionon è stato prodotto.4.1. La CTR afferma “l’irrilevanza della esibizione dell’autorizzazionealle indagini sui conti correnti, anche se tali conti correnti fannoriferimento a soggetti terzi” (sent.

CTR, p.

3) se legati da stretti vincolipersonali (coniuge).4.2. Occorre allora rilevare che in materia di provvedimento diautorizzazione alle indagini bancarie è intervenuta pronuncia della CEDU(caso Italgomme, Prima sezione, ricorsi n. 36617/18 e altri 12), cheNumero registro generale 22213/2020Numero sezionale 604/2026Numero di raccolta generale 10547/2026Data pubblicazione 21/04/2026tuttavia non è ancora definitiva. Tenuto conto del rilievo che questadecisione può assumere anche ai fini di questo giudizio, appare opportunorinviare la causa a nuovo ruolo.La Corte di Cassazione, P.Q.Mdispone il rinvio del giudizio a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, il 22.1.2026, e nella riconvocazione del16.4.2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro