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Ordinanza Interlocutoria — n. 10546/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits tax case to new hearing due to pending ECtHR Ferrieri-Bonassisa ruling on bank investigation authorization.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10546/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal against the Regional Tax Commission's rejection of the taxpayer's challenge to a tax assessment. The taxpayer argued the assessment lacked proper motivation because the tax authority failed to produce the bank investigation authorization in court, despite the authority's claim that such authorization was merely preparatory. The court ruled that the existence of this authorization must be proven and that its absence constitutes a defect in the administrative act's motivation. Consequently, the decision was remitted to a new hearing pending the final judgment of the ECtHR case Ferrieri-Bonassisa v. Italy, which is expected to overturn existing jurisprudence on this specific issue.

Regesto Legislator

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Art. 42 DPR 600/73; Art. 56 DPR 633/72; Art. 7 Statuto dei diritti del Contribuente; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: If the existence of a bank investigation authorization required by law is not proven in court, the tax assessment is defective in motivation and the case must be remitted pending the final resolution of relevant ECtHR jurisprudence.

Parole chiave

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tax assessment motivation bank investigation authorization administrative defect ECtHR Ferrieri-Bonassisa remission to new hearing burden of proof taxpayer rights statute

Disposizioni normative citate

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Art. 42 DPR 600/1973
Art. 56 DPR 633/1972
Art. 7 Statuto dei diritti del Contribuente
633/72, e dell'art. 7 della Legge212/2000, in relazione all'art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
7 della Legge212/2000, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», la ricorrentelamenta che i giudici della CTR non abbiano esaminato, né si sianopronunciati, sulla dedotta nullità dell'atto di accertamento, in quanto deltutto carente di motivazione, in palese violazione tanto degli artt.

Giurisprudenza citata

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Ferrieri-Bonassisa v. Italy, 8 January 2026

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Testo completo

dall’avv. Agostino Monica,giusta procura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale delloStato-controricorrente –avverso la sentenza n. 406/2/2018 della Commissione tributaria regionaledell’Abruzzo, depositata in data 2.5.2018, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere Maria Clara Sali all’adunanzacamerale del 3.3.2026;Numero registro generale 34625/2018Numero sezionale 1970/2026Numero di raccolta generale 10546/2026Data pubblicazione 21/04/2026RILEVATO CHE:1.

L’Agenzia delle Entrate notificava in data 29.12.2015 a Caldarelli Toninal’avviso di accertamento n. TA30050103144/2015, per l'anno d'imposta2010, a mezzo del quale accertava un maggior reddito e recuperava atassazione le imposte Irpef e relative addizionali, sulla base di indaginibancarie.2. La Commissione tributaria provinciale di L’Aquila, adita dalla contribuente,rigettava il ricorso.3. La CTR dell’Abruzzo rigettava l’appello, confermando integralmente lasentenza di primo grado, ritenendo, in sintesi, che l’atto impositivo eraspecificamente motivato, che la legge non prevedeva l’obbligo dell’A.F. diprodurre in giudizio l’autorizzazione ad espletare le indagini bancarie e chel’appellante non aveva assolto al proprio onere probatorio.4.

Cardarelli Tonina propone ricorso per cassazione affidato a dieci motivi.5. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.6. E stata fissata l'adunanza camerale del 3.3.2026.7. La Procura Generale, in persona del sost. Proc. Aldo Ceniccola, hadepositato requisitoria scritta.CONSIDERATO CHE:1.Con il quarto motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art.42 del DPR 600/73, dell'art.56 del D.P.R. 633/72, e dell'art. 7 della Legge212/2000, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», la ricorrentelamenta che i giudici della CTR non abbiano esaminato, né si sianopronunciati, sulla dedotta nullità dell'atto di accertamento, in quanto deltutto carente di motivazione, in palese violazione tanto degli artt. 42 e 56in epigrafe, quanto dell'art.7 dello Statuto dei diritti del Contribuente.Secondo la ricorrente non sarebbe condivisibile la statuizione dei primiNumero registro generale 34625/2018Numero sezionale 1970/2026Numero di raccolta generale 10546/2026Data pubblicazione 21/04/2026giudici e dei giudici di appello circa la legittimità della mancata produzionein giudizio dell'autorizzazione allo svolgimento delle indagini bancarie.L'ufficio asseriva che tale autorizzazione era un atto preparatorio e che nonassumeva alcuna rilevanza esterna e che fosse "sufficiente che esso esistae sia richiamato nella motivazione dell'atto accertamento.".

In realtà, taleesistenza non era stata provata dall'Ufficio nel corso dell'intero giudizio. Dicontro, i giudici sia di prime cure che di appello avevano affermato chel’autorizzazione esisteva, senza tuttavia accertarsene. L’ufficio eracomunque tenuto a produrre in giudizio l’autorizzazione nel caso dicontenzioso, a pena di carenza di motivazione dell’atto impositivo.2. Considerato che la sentenza C.E.D.U. “Ferrieri - Bonassisa contro Italia”,dell’8.1.2026, non è ancora divenuta definitiva e ritenuto che pertanto lacausa debba essere rinviata a nuovo ruolo, in ragione dell’overrulinggiurisprudenziale delle Corti sovranazionali;

P.Q.MLa Corte rinvia a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.3.2026 e, a seguito diriconvocazione, del 16.4.2026.Il Presidente(Andreina Giudicepietro)