Italian Supreme Court corrects a judgment error regarding court costs for a self-represented party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court granted the request to correct a material error in a previous order omitting the court costs for the self-represented opposing counsel. The petitioner argued the omission was a clerical mistake, while the respondent sought dismissal of the correction request. The court ruled that because the error was material and the opposing party had previously requested cost allocation, the correction procedure was the proper remedy, though no substantive costs were liquidated due to the administrative nature of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 156 c.p.c.; Art. 91 c.p.c.: When a judgment omits the allocation of court costs to a self-represented party who previously requested it, the material correction procedure is the exclusive remedy, but no substantive cost allocation occurs in administrative proceedings where no conflicting interests exist.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
zia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocato Generaledello Stato– ricorrente –controSVE GROUP s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato CarminePaudice– controricorrente –relativamente all’ordinanza della Corte di Cassazione n. 31444/2025,depositata il 2.12.2025;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026dal Consigliere Tania Hmeljak.RILEVATO CHELa SVE GROUP s.r.l. ha presentato un’istanza volta ad ottenere lacorrezione dell’errore materiale contenuto nell'ordinanza di questaNumero registro generale 25518/2025Numero sezionale 3119/2026Numero di raccolta generale 10545/2026Data pubblicazione 21/04/2026Corte n. 31444/2025, pubblicata il 2.12.2025, per omessa indicazionedella distrazione delle spese giudiziali in favore del difensore dellacontroricorrente dichiaratosi antistatario;- nel controricorso la parte ha concluso (p.
16) chiedendo “Affinchè laEccellentissima Corte adita, dichiari inammissibile e/o rigetti il ricorsoproposto dall’Agenzia delle entrate, con vittoria di spese diritti edonorario del presente giudizio con attribuzione al difensoreanticipatario”;RITENUTO CHE- L’istanza di correzione va accolta, atteso che in caso di omessapronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile ècostituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed ildifensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso delgiudizio ne aveva formulato specifica richiesta (Cass.
Sez. Un. n.31033 del 2019);- in considerazione della natura sostanzialmente amministrativa delpresente procedimento, che non è diretto ad incidere, in situazione dicontrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dalprovvedimento corrigendo, non si procede alla liquidazione dellespese, perché in nessun caso è configurabile una situazione disoccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (Cass. Sez. Un. n. 29432 del2024). P.Q.MLa Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nellamotivazione e nel dispositivo della propria ordinanza n. 31444/2025,pubblicata il 2.12.2025, nel senso che, rispettivamente, dopo leparole “delle spese di lite in favore della parte controricorrente” (cfr.p. 5 ultimo capoverso della motivazione) e dopo le parole “per spesegenerali, IVA e CPA” (cfr. p. 5, ultimo rigo del dispositivo) siaNumero registro generale 25518/2025Numero sezionale 3119/2026Numero di raccolta generale 10545/2026Data pubblicazione 21/04/2026aggiunta la locuzione “con distrazione in favore dell’avvocato PaudiceCarmine, dichiaratosi antistatario ex art. 93 cod. proc. civ.”.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 aprile 2026.La PresidenteAngelina – Maria Perrino