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Ordinanza — n. 10543/2026 — snciv Generato dall'IA

Court orders correction of prior ruling to allocate legal costs to the defense attorney as requested.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10543/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted the municipality's request to correct a material error in a previous order regarding the allocation of legal costs. The defense attorney had explicitly requested the costs be assigned to him in the counter-appeal, but the prior ruling omitted this attribution. The court ruled that since the substantive party and the procedural agent (lawyer) are indistinguishable in this context, the omission constitutes a material error subject to correction under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 287, 288 c.p.c.: When a prior ruling fails to attribute legal costs to a defense attorney who explicitly requested it, the omission is deemed a material error subject to correction, as the distinction between the substantive party and the procedural agent does not apply to cost allocation requests.

Parole chiave

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material error correction legal costs attribution defense attorney rights Civil Procedure Code omission of costs accollo delle spese procedurali vizio di procedura sanatoria del vizio procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
art. 391-bis c.p
art. 93 c.p
Giuseppe Di Meglio, difensoredell’ente controricorrente, aveva chiesto, nel controricorso, ladistrazione ex art. 93 c.p.c.
art. 288 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5082/2024
(v.Cass. n. 5082/2024, che richiama Cass., Sez.
Cass., Sez. U., n. 16037/2010
5082/2024, che richiama Cass., Sez. U., n. 16037/2010;Cass.
Cass. n. 293/2011
16037/2010;Cass. n. 293/2011; Cass.
Cass. n. 8578/2014
Cass. n. 5082/2025
tra le tante, Cass. n. 5082/2025 cit.;
Cass., Sez. U., n. 29432/2024
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Testo completo

rappresentato e difeso, dall'avv. Giuseppe DiMeglio (codice fiscale DMG GPP 52P23 A617 O).- RICORRENTE –CONTROCASTALDI MARIA TERESA (codice fiscale CST MTR 57H67 D702 J)– INTIMATA -per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n.20558/2025 della Corte di cassazione, depositata in data 22 luglio2025;Numero registro generale 16671/2025Numero sezionale 8877/2025Numero di raccolta generale 10543/2026Data pubblicazione 21/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre2025 dal consigliere Ugo Candia;RILEVATO CHE:il Comune di Forio ha proposto, ex art. 391-bis c.p.c., istanza dicorrezione dell’errore materiale della suindicata ordinanza nella partein cui non ha disposto l’attribuzione delle spese al difensore, avv.Giuseppe Di Meglio, che ne aveva avanzata specifica richiesta in sededi controricorso;RITENUTO CHE:- non osta all’esame dell’istanza la circostanza che la stessa siastata presentata dal Comune e non dal difensore in proprio, giacchècon riferimento alla richiesta di cui trattasi non è dato distinguere traparte sostanziale e parte processuale (avvocato) (v., tra le tante,Cass. n. 5082/2024);- risulta dagli atti del fascicolo della causa definita con l’ordinanzadi cui si chiede la correzione che l'avv.

Giuseppe Di Meglio, difensoredell’ente controricorrente, aveva chiesto, nel controricorso, ladistrazione ex art. 93 c.p.c. in suo favore delle spese legali, «peranticipo fattone»;- in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione dellespese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza diun'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento dicorrezione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. (v.Cass. n. 5082/2024, che richiama Cass., Sez. U., n. 16037/2010;Cass. n. 293/2011; Cass. n. 8578/2014)- deve quindi disporsi la correzione della menzionata ordinanzanei termini di cui al dispositivo;Numero registro generale 16671/2025Numero sezionale 8877/2025Numero di raccolta generale 10543/2026Data pubblicazione 21/04/2026- non vi è luogo a provvedere sulle spese del presenteprocedimento (v. tra le tante, Cass. n. 5082/2025 cit.;

Cass., Sez. U.,n. 29432/2024); P.Q.Mdispone che l’ordinanza di questa Corte n. 20558/2025, depositata il22 luglio 2025, sia corretta:a) aggiungendo alla pagina 11 (paragrafo n.

17) dopo la locuzione«Comune di Forio», la dicitura «ed attribuzione a favore dell’avv.Giuseppe Di Meglio, che ha reso la prescritta dichiarazione»;b) aggiungendo alla pagina 11, nel dispositivo, dopo la locuzione«Comune di Forio», la dicitura «ed attribuzione a favore dell’avv.Giuseppe Di Meglio».Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a normadel secondo comma, ultimo inciso, dell’art. 288 c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.IL PRESIDENTEANGELO MATTEO SOCCINumero registro generale 16671/2025Numero sezionale 8877/2025Numero di raccolta generale 10543/2026Data pubblicazione 21/04/2026