Italian Supreme Court corrects a ruling to allocate litigation costs to the lawyers who requested them.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court ordered a correction to the wording of a previous ruling regarding litigation costs. The taxpayer argued that costs should be attributed to the lawyers who requested them, while the tax agency claimed the original allocation was correct. The court agreed that the procedural record required the costs to be assigned to the specific lawyers who made the request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.c.; Art. 101 c.p.c.: The court must correct the operative part of a ruling when a clerical error prevents the clear attribution of litigation costs to the parties or their representatives who formally requested them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ti parti:Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-già ricorrente-controSalzano Pietro, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Polisi wLivio Persico-già controricorrente-nonché nei confronti diEquitalia Servizi di Riscossione Spa in persona del legale rappresentantepro tempore-già intimata-Numero registro generale 23337/2025Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 10541/2026Data pubblicazione 21/04/2026relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.27061/2025 depositata l’08/10/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dalConsigliere Andrea Antonio Salemme.Rilevato cheCon ordinanza n. 27061 resa ad esito dell’adunanza camerale addì 25settembre 2025, la Sez.
V della Suprema Corte di cassazione rigettava ilricorso dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 11385/44/2016con cui la CTR della Campania aveva accolto l’appello di Salzano Pietroavverso la sentenza n. 16468 del 23 giugno 2014 con cui, invece, la CTPdi Napoli aveva rigettato il ricorso del medesimo avverso cartelle dipagamento e relativi ruoli in quanto, le prime, non ritualmente notificate.In dispositivo, l’Agenzia delle entrate era condannata a rifondere alcontribuente le spese di lite.Con istanza in data 17 novembre 2025, l’Avv.
Vincenzo Polisi,difensore del contribuente, chiedeva correggersi l’errore materialecontenuto nel dispositivo dell’ordinanza, disponendosi l’attribuzione dellesomme liquidate a titolo di spese “agli avvocati che ne hanno fattorichiesta”.Considerato che:Nelle conclusioni del controricorso leggesi che il contribuente chiedeva“liquidar[si] gli oneri processuali del grado a favore della sola parteresistente[,] anche tenendo conto dell'assoluta pretestuosità delleeccezioni sollevate dalle parti ricorrenti, con l'attribuzione al procuratoreche si dichiara anticipatario”.Numero registro generale 23337/2025Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 10541/2026Data pubblicazione 21/04/2026Nella “memoria con nomina di difensore” depositata l’8 luglio 2025, “ilsig.
Pietro Salzano, come sopra rappresentato, conclude[va] come da attointroduttivo con vittoria di spese con attribuzione”.Alla stregua di quanto precede, deve correggersi il dispositivodell’ordinanza, disponendosi l’attribuzione delle spese ai difensoridichiaratisi anticipatari. P.Q.MDispone correggersi il dispositivo dell’ordinanza n. 27061 del 2025,aggiungendosi, alla fine di esso, dopo le parole: “come per legge”, leparole “, con attribuzione agli avvocati che ne hanno fatto richiesta”.Così deciso a Roma, lì 4 marzo 2026.Il PresidenteGian Paolo Macagno