Italian Court of Cassation corrects a tax ruling by replacing the wrong referring court with the correct one upon party request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted an application to correct a material error in a tax order regarding the identification of the referring court. Officine Torresi S.r.l. argued that the order incorrectly named the Lazio court instead of the Campania court, despite the text elsewhere indicating Campania. The court ruled that such errors can be corrected if the original intent to refer to a specific court is clear, thereby fixing the procedural flaw.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.c.; Art. 363-ter c.p.c.: A material error in the designation of the referring court in a cassation order may be corrected upon party request if the intended court is univocally identifiable from the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e pro-tempore, rappresentata e difesa dall’ Avv. Fabio Russo(C.F. (RSSFBA73D22B963I), come da procura in atti;-ricorrente-ControSOGET S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore;COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA, in persona del Sindaco in carica e pro-tempore (C.F.: 00581960630);-intimate-Per la correzione dell’ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONETRIBUTARIA, n. 9857/25 pubblicata il 15/4/2025.udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere dott.ssa Margherita Libri.1. Officine Torresi S.r.l. ha formulato istanza per la correzione di erroremateriale dell’ordinanza n. 9857/2025, pronunciata da questa Corte inNumero registro generale 8523/2025Numero sezionale 8926/2025Numero di raccolta generale 10539/2026Data pubblicazione 21/04/2026data 15 aprile 2025 con la quale, in accoglimento del ricorso propostodalla società istante, è stata cassata la sentenza impugnata con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.
L’errore di cui siduole la società ricorrente è, in tesi, contenuto nella parte in cui la Corte,nel pronunziare il rinvio al giudice di secondo grado, ha indicato la Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, anziché la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L'istanza merita accoglimento.1.2. L’ordinanza reca l’indicazione della sentenza allora impugnata,tanto in intestazione quanto in motivazione, come pronunziata dalla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Campania.
Nella parte finaledella motivazione e in dispositivo, l’ordinanza individua invece, qualegiudice al quale rinviare la causa, la Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio.1.3. L’erronea indicazione del giudice di rinvio ad opera della Cortedi Cassazione, non potendo essere emendata dal giudice erroneamenteindicato, né dare luogo a rinvio d’ufficio alla Corte stessa, può essere daquest’ultima corretta su istanza della parte interessata, se dai presuppostiargomentativi del provvedimento da correggere discenda univocamentel’esatta identificazione del giudice di rinvio (Cass., 20 marzo 2014, n.6603;
Cass., 8 aprile 2009, n. 8491; Cass., 9 agosto 2007, n. 17457;Cass., 9 febbraio 2004, n. 2407).2. Deve quindi disporsi la correzione dell'ordinanza n. 9857/2025 del15 aprile 2025 nei termini indicati in dispositivo. P.Q.MLa Corte di Cassazione accoglie l’istanza di correzione; dispone perl'effetto che nell’ordinanza n. 9857/2025, pubblicata il 15 aprile 2025,della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, il riferimento alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio - presente alNumero registro generale 8523/2025Numero sezionale 8926/2025Numero di raccolta generale 10539/2026Data pubblicazione 21/04/2026paragrafo 4 della motivazione e in dispositivo, si intenda scritto e sisostituisca con Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania .Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, II comma, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196 quinquies, V comma,disp. att. cod. proc. civ.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 16/12/2025.Il PresidenteDott.
LIBERATO PAOLITTO