Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the submission of a settlement proposal. The appellant, represented by Andrea Fumagalli, did not act to preserve the right to a ruling, while the opposing party, the State Attorney General, argued for the dismissal based on procedural silence. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a settlement proposal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the proceedings extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
te pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Fumagalli-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado diLombardia n.3613/2023 depositata il 06/12/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 12871/2024Numero sezionale 915/2026Numero di raccolta generale 10532/2026Data pubblicazione 21/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 18/04/2026Antonella Dell'Orfano