Decreto — n. 10508/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAdel legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato VittorioDomenichelli unitamente agli avvocati Anna Domenichelli, Daniela Russo-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Sicilian.2294/2025 depositata il 24/03/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 10508/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
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del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato VittorioDomenichelli unitamente agli avvocati Anna Domenichelli, Daniela Russo-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Sicilian.2294/2025 depositata il 24/03/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 21953/2025Numero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 10508/2026Data pubblicazione 21/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 18/04/2026Antonella Dell'Orfano