Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Regional Tax Commission's decision extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Marco Saviotti, challenged the tax authority's ruling but did not act within the required timeframe, leading the court to deem the appeal a renunciation. Consequently, the proceedings were terminated, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the notification of the proposal for conclusion of the trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
cato Marco Saviotti-ricorrente-controAGENZIA ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Ligurian.806/2022 depositata il 14/10/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 8966/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 10497/2026Data pubblicazione 21/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 18/04/2026.Antonella Dell'Orfano