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Decreto — n. 10488/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 10488/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 10488/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ll'avvocato Graziella Russo-ricorrente-controAgenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentantepro tempore, ed Agenzia delle Entrate, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaSicilia n. 1799/2025 depositata il 06/03/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 10488/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 1799/2025 depositata il 06/03/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Parole chiave

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spese di procedura mancato anticipo delle spese corruzione nell'esecuzione forzata difetto formale di procedura indigenza processuale non provata esecuzione forzata

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

ll'avvocato Graziella Russo-ricorrente-controAgenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentantepro tempore, ed Agenzia delle Entrate, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaSicilia n. 1799/2025 depositata il 06/03/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 20562/2025Numero sezionale 904/2026Numero di raccolta generale 10488/2026Data pubblicazione 21/04/2026Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle particontroricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida incomplessivi euro 1.210,00 per compensi, oltre alle spese prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 20/04/2026.Il consigliere delegato