Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, representing Gesenu S.p.A., challenged a second-instance tax judgment by Perugia without initiating the necessary procedural step. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ersona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato PaoloPuri unitamente all’avvocato Alberto Mula-ricorrente-controGesenu S.p.a. Gestione Servizi Nettezza Urbana - Societa' Per Azioni inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato Giorgia Picuti unitamente all’avvocato Maria Incalza-controricorrente-controComune Di Perugia in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Zetti unitamente all’avvocatoSara Mosconi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Umbrian.12/2025 depositata il 15/01/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 15504/2025Numero sezionale 901/2026Numero di raccolta generale 10471/2026Data pubblicazione 21/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della _____(diciascuna) parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge _______________, con distrazione in favore del difensoreantistatario.Così deciso in Roma, il 31/03/2026Stefania Billi