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Ordinanza — n. 10447/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer's appeal by quashing lower court decision relying on a non-binding, previously annulled ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10447/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court allowed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision that relied on a prior, non-binding ruling annulling a tax assessment against a related company. The taxpayer argued that the lower court erred by applying a precedent that had already been annulled by the Supreme Court in a separate case. The court quashed the decision because the foundational precedent was no longer valid, necessitating a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: The Supreme Court quashes a lower court decision that relies on a prior ruling which has been annulled by the Supreme Court in a different proceeding, as the annulment removes the legal basis for the original decision.

Parole chiave

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tax appeal cassation annulled precedent related party liability non binding precedent tax assessment annulment dichiarazione dei redditi assoggettamento fiscale limitato calcolo del reddito da valido

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
4,c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
4,c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 2697 c.c.
Art. 2727 c.c.
Art. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 600/1973
Art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 36 del d.lgs.
Art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
546/1992 e dell’art. 132, secondo comma, n.
art. 295 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 05/11/2020, n. 24741
Cass. 12/11/2025, n. 29900
Cass., Sez. U., 29/07/2021, n. 21763
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Testo completo

catura Generale dello Stato– ricorrente –controSMECCA ORAZIO (C.F. SMCRZO81C04D960S)– intimato –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n.194/7/2018, depositata il 15/01/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere Cesare Taraschi.1. Orazio Smecca impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Caltanissetta, l’avviso di accertamento n.TYQ01A200829/2009, con il quale l’Agenzia delle entrate aveva accertatol’omessa presentazione della dichiarazione per l’anno d’imposta 2004, inpresenza di un reddito di lavoro dipendente per un ammontarecomplessivo di euro 12.754,00 e di un reddito di capitale, ex art. 44t.u.i.r., di euro 101.259,00, quale quota di utili derivanti dal maggiorNumero registro generale 20393/2018Numero sezionale 3016/2026Numero di raccolta generale 10447/2026Data pubblicazione 21/04/2026reddito accertato in capo alla Agorà Immobiliare s.r.l., della quale ilcontribuente era socio al 50%.La CTP accoglieva il ricorso in quanto la CTR dell’Emilia-Romagna,nelle more, aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei confrontidella predetta società in relazione al maggior reddito imputato alla stessa.2.

L’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi allaCommissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, la quale rigettava ilgravame e confermava la sentenza di primo grado.3. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate,affidandosi a due motivi.Il contribuente è rimasto intimato.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 09/04/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132, secondo comma, n. 4,c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nonché laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., e dell’art.39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., per aver i giudici d’appello rigettato il gravameproposto dall’Ufficio semplicemente richiamando la sentenza della CTRdell’Emilia-Romagna n. 11/12/2013, non passata in giudicato e giàoggetto di impugnazione, che, annullando l’avviso di accertamentoemesso nei confronti della Agorà Immobiliare s.r.l., aveva fatto venirmeno il presupposto dell’imputazione al contribuente, quale socio al 50%,degli utili extracontabili accertati in capo alla società e presuntivamentedistribuiti al socio medesimo.Tuttavia, la statuizione adottata dalla CTR dell’Emilia-Romagna nonera condivisibile in quanto la stessa aveva erroneamente ritenuto che lepresunzioni offerte dall’Ufficio non fossero connotate dai requisiti digravità, precisione e concordanza, ma costituissero dei meri indizi nonNumero registro generale 20393/2018Numero sezionale 3016/2026Numero di raccolta generale 10447/2026Data pubblicazione 21/04/2026sufficienti a fondare l’accertamento del maggior reddito in capo allasocietà.In realtà, a parte l’identità concettuale tra presunzione ed indizio,l'accertamento era avvenuto sul presupposto della complessivainattendibilità della documentazione contabile della società relativaall'anno oggetto di contestazione e poggiava su un insieme di elementipresuntivi utilizzati in sede di verifica, desunti dai dati in possessodell'Anagrafe tributaria, dai valori di mercato dell'O.M.I., dalle offerte divendita al pubblico relative ad immobili aventi caratteristiche similari edanaloga ubicazione, dalle quali emergeva l'inattendibilità dei prezzi divendita dichiarati nei rogiti, da una perizia di stima redatta da un perito,che aveva attribuito ad uno degli immobili un valore superiore a quellodichiarato nel rogito, oltre che dall'esame della documentazione bancariariferibile agli acquirenti, essendo emerso che gli stessi, in prossimità delladata del rogito, avevano effettuato prelevamenti in denaro contante perimporti considerevoli.

La CTR dell’Emilia-Romagna è, quindi, incorsa neivizi denunciati per aver derubricato i numerosi elementi presuntivi allegatia meri “indizi”, come tali inidonei a supportare l'accertamento de quo, purtrattandosi di elementi che convergevano verso la medesimaricostruzione.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 10 della legge n.212/2000, in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver laCTR dell’Emilia-Romagna nella sentenza n. 11/12/2013, automaticamenterecepita dalla CTR della Sicilia nella sentenza impugnata in questa sede,erroneamente annullato l'atto impositivo emesso nei confronti dellasocietà per insufficienza della motivazione, sebbene, in senso contrario, lamotivazione dell’atto impositivo avesse posto il contribuente nellacondizione di comprendere chiaramente la pretesa tributaria nei suoielementi essenziali, senza alcuna lesione del suo diritto di difesa.Numero registro generale 20393/2018Numero sezionale 3016/2026Numero di raccolta generale 10447/2026Data pubblicazione 21/04/20263.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente inquanto strettamente connessi, sono fondati.3.1 La CTR della Sicilia, con la sentenza impugnata in questa sede,ha acriticamente recepito la statuizione della CTR dell’Emilia-Romagna n.11/12/2013 - che aveva annullato l’atto impositivo nei confronti dellaAgorà Immobiliare s.r.l., società a ristretta base partecipativa, di cui ilcontribuente era socio al 50% - assumendo che la caducazione dell’avvisodi accertamento, per il medesimo anno d’imposta, nei confronti dellasocietà coinvolgeva “a cascata” anche la posizione reddituale del socio,facendo venir meno la pretesa tributaria nei confronti di quest’ultimo, inquanto fondata sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabiliaccertati in capo alla medesima società.Tuttavia, è dirimente rilevare che, nelle more del presente giudizio,la predetta pronuncia della CTR dell’Emilia-Romagna n. 11/12/2013 èstata cassata con rinvio da questa Corte con sentenza 05/11/2020, n.24741, ragion per cui è venuto meno l’unico fondamento della decisionedella CTR della Sicilia oggetto del presente giudizio.In proposito, è altresì opportuno rammentare che, secondo la piùrecente giurisprudenza di questa Corte, l'impugnazione, da parte del sociodi società di capitali a ristretta base partecipativa, dell'avviso diaccertamento del suo maggior reddito di partecipazione dà luogo a unprocedimento indipendente da quello sorto dall'impugnazione, da partedella società, dell'avviso emesso a suo carico, tenuto conto della diversitàsoggettiva e oggettiva dei relativi rapporti tributari, sicché non ricorrono ipresupposti per la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del primo finoal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il secondo, nonpotendo il socio subire effetti pregiudizievoli da un giudicato formatosi inun giudizio al quale non ha partecipato o non è stato messo in grado dipartecipare, ferma restando la possibilità, per il giudice, di disporre lasospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, c.p.c., del giudizioNumero registro generale 20393/2018Numero sezionale 3016/2026Numero di raccolta generale 10447/2026Data pubblicazione 21/04/2026relativo al socio quando quello relativo alla società sia stato definito consentenza non passata in giudicato, in ragione della pregiudizialità tecnicaesistente tra i due rapporti, discendente dalla comunanza dei presuppostifattuali, che comporta l'estensione degli effetti riflessi del giudicatoformatosi nel giudizio relativo alla società su quello relativo al socio, con laconseguenziale risoluzione dell'eventuale sopravvenuto conflitto tragiudicati ai sensi dell'art. 336, secondo comma, c.p.c. (Cass. 12/11/2025,n. 29900; cfr. anche Cass., Sez.

U., 29/07/2021, n. 21763).4. Pertanto, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio,legittimità. P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/04/2026.Il PresidenteRoberta Crucitti