Cassation court quashes lower court judgment for apparent lack of reasoning regarding expert report weight in tax dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the lower court's decision on tax contributions due to an apparent lack of reasoning. The appellant argued the expert report should be disregarded because the water channels were different, while the lower court relied on it without sufficient justification. The court held that the lower judge failed to explain why they preferred the expert's opinion over other evidence, violating constitutional requirements for reasoned judgments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111, sesto comma, Cost.; nel processo tributario, la perizia di parte può fondare la decisione solo se il giudice spiega le ragioni della sua accettazione, evitando la motivazione apparente che non permette il controllo della logica argomentativa.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
A PIERLUIGI(LPLPLG70B21G942Z) che lo rappresenta e difende;-ricorrente-controIERONE EUGENIO, quale procuratore generale di IERONE MADDALENALUCIA;-intimato-avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DISECONDO GRADO DELLA BASILICATA, IN POTENZA n. 144/2023depositata il 28/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalConsigliere ALESSIO LIBERATI.Numero registro generale 20587/2023Numero sezionale 897/2026Numero di raccolta generale 10425/2026Data pubblicazione 20/04/20261. Il signor Ierone Eugenio ha impugnato innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Matera la cartella esattoriale n.06720170002999667 emessa da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.- Agente della Riscossione della Provincia di Matera, notificata in data22.11.2017, inerente il pagamento dei contributi consortili di bonificac.d. fissi (tributo 660) per l’anno 2017, imposti dal Consorzio di Bonificadi Bradano e Metaponto su terreni extra-agricoli (ha 2.44.42) ricadentinel comprensorio consortile e precisamente nel Comune di Policoro perun importo di € 2.333,48.1.1.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento totale della cartellaimpugnata sostenendo cinque motivi: assenza del beneficio a causadella ridotta portata del canale 7 di Policoro, uso scorretto della renditacatastale per calcolare il contributo consortile, violazione dei criteritariffari del Piano di Classifica di cui al punto 5.4.2.3, difetto dimotivazione dell’atto e nullità per inesistenza della notifica.1.2. Il Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto si è costituitoin giudizio eccependo innanzitutto il difetto di legittimazione passivarispetto ai vizi formali della cartella e chiedendo comunque il rigetto delricorso in quanto infondato.
A supporto, ha prodotto documentazionetecnica e amministrativa (Piano di Classifica e relative delibere, estratti,visure, relazioni tecniche, planimetrie e CTP dott. Guida), sostenendoche i contributi erano stati legittimamente imposti in base allanormativa vigente. In particolare, il Consorzio ha precisato che sitrattava di contributi “4 fissi” (codice tributo 660), riferiti all’intensitàdel servizio reso e alle opere idrauliche e irrigue presenti nelle areeinteressate, le quali non sono servite dal canale 7 ma dal canaleprincipale n. 5 e dai canali secondari 5A4 e 5B7, regolarmentemanutenuti.
Ha quindi affermato che il contributo era dovuto poiché ibeni risultavano inclusi nel comprensorio di bonifica e beneficiari delleopere consortili, secondo quanto previsto e correttamente applicato dal2 di 6Numero registro generale 20587/2023Numero sezionale 897/2026Numero di raccolta generale 10425/2026Data pubblicazione 20/04/2026vigente Piano di Classifica, riferito a terreni extragricoli potenzialmenteedificabili in base alla normativa urbanistica del Comune di Policoro.2. Con sentenza n. 116/2021 pronunciata il 29/04/2021 edepositata il 25.5.2021 la Commissione Tributaria Provinciale diMatera, Sezione 1, ha rigettato il ricorso.3.
I contribuenti hanno interposto appello.4. La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Basilicata,con la sentenza in epigrafe meglio indicata, lo ha accolto, valorizzandol’assenza del beneficio fondiario. Il giudice del gravame ha attribuitovalore prevalente alla relazione tecnica dell’ingegner Martino, redattaper il Comune di Policoro a tutela dell’interesse pubblico ambientale, laquale ha evidenziato la presenza di rischi idrogeologici tali da escluderequalsiasi beneficio o utilità per i terreni in causa. Ritenendo lo studiocompleto e attendibile, la Corte ha considerato inutile la richiesta diconsulenza tecnica d’ufficio proposta dal Consorzio.
Nella motivazione,ha inoltre escluso la legittimità dell’imposizione del contributoconsortile quando il beneficio fondiario non sia concreto o risulticontestato, anche se l’immobile si trova formalmente nel comprensoriodi bonifica.5. Avverso la suddetta sentenza di gravame il Consorzio haproposto ricorso per cassazione affidato ad unico articolato motivo.6. Le parti intimate non hanno depositato controricorso.7. Successivamente la parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce ai sensi dell’art. 360n. 3 c.p.c. la violazione di norme di diritto in relazione all’art. 860 c.c.;agli artt. 10, 21 e 59 comma 2 del R.D. n. 215/1933 e art. 18 R.D. n.523/1904; art. 9 Legge Regionale Basilicata n. 1/2017.1.1.
Si contesta che il giudice del gravame abbia attribuito valoredecisivo allo Studio Idraulico-Idrologico del nuovo Regolamento3 di 6Numero registro generale 20587/2023Numero sezionale 897/2026Numero di raccolta generale 10425/2026Data pubblicazione 20/04/2026Urbanistico del Comune di Policoro, considerandolo determinante peraccertare il beneficio idraulico. Secondo il Consorzio, tale studio non èidoneo a valutare il beneficio in questione, poiché non riguarda il calcolodel beneficio idraulico né può sostituire o limitare le competenze delConsorzio in materia di bonifica, che spettano invece al Piano diClassifica.
Quest’ultimo è lo strumento tecnico-amministrativo previstodalla legge per individuare i benefici derivanti dalle opere di bonifica edeterminare gli indici di contribuzione.1.2. Il Consorzio ribadisce inoltre che i contributi consortili sonodovuti quando sussistono due presupposti: la proprietà degli immobilie la presenza di un beneficio derivante dalle opere di bonifica, entrambipresenti nel caso in esame. Per tali motivi, ritiene che la sentenzaimpugnata abbia violato le norme di diritto, avendo dato valoreprevalente a una relazione tecnica estranea al calcolo del beneficio enon avendo fornito una motivazione logico-giuridica adeguata.
IlConsorzio sostiene infine che i terreni in causa traggono effettivobeneficio dalle opere consortili (come il canale n. 5 e i suoi affluenti,oltre alle idrovore) e che l’eventuale malfunzionamento del canale 7,richiamato dal contribuente, non sia rilevante per la decisione.2. Il motivo, previa corretta riqualificazione, va accolto.3. Nel formulare la censura la parte insiste in realtà sull’aspettomotivatorio, laddove afferma, nel penultimo periodo a p. 13 del ricorso,che “La gravata sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di SecondoGrado di Basilicata, non ha preso in alcuna considerazione ed ha violatole norme che disciplinano la materia e si è limitata a dare valore ad unarelazione tecnica, quella dell’Ing Martino, commissionata dal Comunedi Policoro a fini completamente diversi, senza fornire alcuna validamotivazione in ordine alla prevalenza di detta relazione su quellaprodotta dal Consorzio e quella dell’Ing.
Guida qualificateapoditticamente “entrambe di minor pregio e rilievo nel caso in4 di 6Numero registro generale 20587/2023Numero sezionale 897/2026Numero di raccolta generale 10425/2026Data pubblicazione 20/04/2026esame””. Tale (parte della censura) va più correttamente ricondottaall’ipotesi di cui al n. 4 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c.3.1. La motivazione della sentenza in parte qua è solamenteapparente in quanto non è dato comprendere in alcun modo il percorsologico giuridico seguito dalla Corte del gravame per attribuireprevalenza a detta relazione rispetto alle altre, di segno opposto, unadelle quale addirittura redatta da un consulente tecnico di ufficio.3.2.
Nella giurisprudenza della Corte di legittimità è presente ilseguente principio di diritto: “nel processo tributario, nel quale esisteun maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche, anche la perizia diparte può costituire fonte di convincimento del giudice, che puòelevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi leragioni per le quali la ritenga corretta e convincente (Cass., 23 giugno2025, n. 16793; Cass., 23 febbraio 2022, n. 6038; Cass., 24 febbraio2020, n. 4864; Cass., 6 febbraio 2015, n. 2193)”.3.3. Tuttavia, la motivazione deve dare conto del percorso logicoseguito in concreto per pervenire alla statuizione, non potendo invecelimitarsi il giudice ad esprimere la preferenza per l’una o per l’altra tesiin base ad una espressione, di fatto, di mera e non giustificatapreferenza.3.4.
Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza dimotivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, vaapprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelleevenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelarela ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta diargomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse odobiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^- 5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez.5^, 20 dicembre 2022, n. 37344;
Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n.10354); peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di“motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza5 di 6Numero registro generale 20587/2023Numero sezionale 897/2026Numero di raccolta generale 10425/2026Data pubblicazione 20/04/2026impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente)esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta,tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ognicontrollo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, equindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale"richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante:
Cass., Sez.1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n.8400; Cass., Sez. 6^- 5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184;Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354) (Cass. 21/12/2025, n.33417; Cass. 20/07/2023 n. 2023).3.5. Ne consegue che il motivo, così diversamente qualificato inragione delle argomentazioni effettivamente spese, meritaaccoglimento.4. In conclusione, il ricorso va accolto, per quanto di ragione, ela sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversacomposizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenzaimpugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Basilicata in diversa composizione, che provvederàanche in ordine alle spese di legittimità.Così deciso in Roma, il 29/01/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO6 di 6